Provvedimento segnalato dall’avv. Renato Clarizia, del foro di Roma
Nei contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche “per relationem”, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l’esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Con riferimento specifico al parametro dell’Euribor, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, come appunto l’Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex articolo 1346 codice civile. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell’Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.
Nel caso di specie, i mutuatari citavano la Banca chiedendo di dichiarare:
– la nullità per indeterminatezza della pattuizione degli interessi corrispettivi, poiché all’art. 2 del contratto veniva indicato il T.A.N. del 3,985% e le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso determinato nella misura di 2,20 punti in più dell’Euribor 3 mesi, mentre nel documento di sintesi veniva indicato che le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso nella misura di punti 2 punti in più;
– l’anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese;
– l’errata indicazione dell’I.S.C., poiché è indicato al 4,13% anziché al 4,19%; – l’usurarietà dei tassi;
– la nullità del parametro Euribor richiamato, così come accertata dal provvedimento dell’Antitrust europea e, quindi, della clausola contrattuale di riferimento.
A seguito del rigetto delle domande attoree, i mutuatari proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, sulla base di cinque motivi.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti si dolevano della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto infondata la doglianza di nullità del contratto di finanziamento, stante l’indicizzazione dei canoni parametrata all’Euribor, in quanto il medesimo è frutto di un accordo di cartello. Inoltre, ne censuravano la parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che spettava ad essi la prova della condotta illecita ai sensi della normativa antitrust.
Secondo i mutuatari, non spettava loro la prova che la medesima Banca fosse fra le banche sanzionate dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 per intesa anticoncorrenziale.
Il Collegio riteneva infondato tale motivo affermando che il rimando, nel contratto di finanziamento. al parametro Euribor, determinato sulla base di una intesa anticoncorrenziale, non può comportarne la nullità in quanto tale tasso è da intendersi come un mero indice di mercato, elaborato a livello sovranazionale, impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse.
Per tali motivi, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dai mutuatari, con condanna degli stessi alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO EURIBOR: È UN CRITERIO DI CALCOLO CERTO, OGGETTIVO E INTRINSECAMENTE AFFIDABILE
IN CASO DI MANIPOLAZIONE, IL CLIENTE PUÒ INVOCARE SOLO UNA TUTELA RISARCITORIA, EX ART. 33, L. N. 287 DEL 1990, O DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Stefania Deiana | 20.06.2023 | n.637
MUTUO: È IRRILEVANTE LA MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL COEFFICIENTE DELL’EURIBOR
IL REQUISITO DELLA PATTUIZIONE SCRITTA DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI PUÒ SODDISFATTO ANCHE “PER RELATIONEM”
Tribunale di Sondrio, Dott. Luca Giani | 30.05.2016 | n.249
MANIPOLAZIONE EURIBOR: DANNO RISARCIBILE SOLO SE È PROVATO LO SCOSTAMENTO ARTIFICIOSO
LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE RINVIA A EURIBOR NON PUÒ ESSERE NULLA COME CONSEGUENZA “A VALLE” DELL’INTESA RESTRITTIVA A MONTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA
LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873
MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: IL SISTEMA DI RILEVAZIONE È DI TIPO OGGETTIVO
ONERE DELL’ATTORE PROVARE IL COLLEGAMENTO TRA LE PRESUNTE INTESE ANTICONCORRENZIALI ED IL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE
LA FISSAZIONE GIORNALIERA DEL TASSO AVVIENE SULLA BASE DI DATI CHE SI ASSUMONO COME OGGETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 19.09.2018 | n.17550
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