ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della inopponibilità al fallimento, ex art. 7 Legge 52/1991, dell’atto di cessione di crediti, il curatore del fallimento del cedente deve provare e documentare la scientia decotionis.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli, giudice dott. Del Franco, con la sentenza n. 9397/2014, nell’ambito di un giudizio proposto al fine di ottenere in via rispettivamente principale e subordinata ex artt. 64, 66, 67 lf e 7 legge n. 52/91 la dichiarazione di inefficacia di due atti di cessione in favore di una società di factoring dei crediti della fallita derivanti da un contratto di appalto.
Il giudice partenopeo correttamente richiama la legge 21 febbraio 1991 n. 52 (recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa) che all’art. 7, in punto di “FALLIMENTO DEL CEDENTE” prevede quanto segue: “L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’art. 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.”
Il Tribunale di Napoli, pertanto dopo aver analiticamente illustrato la insussistenza dei requisiti in relazione alle domande ex artt. 64, 66 e 67 lf, ha, altresì, ritenuto infondata la domanda di inefficacia ex art. 7 Legge 52/1991, per difetto della scientia decotions, condannando la curatela al pagamento delle spese nella misura di euro 15.000,00 stante la palese infondatezza della domanda.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 372/2014