Testo massima
E’ lo scopo di lucro in astratto a caratterizzare l’attività di impresa, cosicché non è necessario che l’imprenditore si proponga di ricavare da essa un guadagno da destinare a scopi egoistici, essendo invece sufficiente la finalità di incassare quanto necessario a pareggiare i costi ed, eventualmente, a perseguire gli scopi predeterminati nell’atto costitutivo dell’ente.
Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza n. 134 della Corte di Appello di Genova, Sezione I Civile, pronunciata il 4 dicembre e pubblicata il 14 dicembre 2013.
Nel caso di specie, la reclamante Associazione proponeva ricorso per la revoca, ai sensi dell’articolo 18 del R.D. 267/1942, del fallimento dichiarato con sentenza dal Tribunale di Genova.
L’Ente, con lo scopo di riabilitare e di educare i portatori di handicap uditivi e del linguaggio, sosteneva, pur non negando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le associazioni sono imprenditori commerciali assoggettate al fallimento (da ultimo, Cass.15428 del 13.7.2011), che la sua attività mancava dello scopo di lucro, in quanto improntata su esigenze di mera economicità al fine di coprire i costi, e non di trarre profitti. Affermava, altresì, che la sua attività non poteva ritenersi imprenditoriale perché non destinata al libero mercato, bensì svolta solo in forza di una convenzione con l’ASL.
I Giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza impugnata, motivando che la nozione di imprenditore ex articolo 2082 c.c. deve intendersi in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata nel caso sia obiettivamente possibile l’attitudine alla remunerazione dei fattori produttivi, essendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, come ribadito nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 16435 del 3.11.2003.
La Corte di Appello ha aggiunto, altresì, che solo gli enti pubblici che erogano servizi ospedalieri non sono soggetti a fallimento, mentre gli enti privati che forniscano servizi sanitari in modo professionale ed organizzato sono invece fallibili. Il fatto che l’Associazione de quo operi in convenzione con l’ASL non la sottrae, dunque, al fallimento.
Testo del provvedimento
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