ISSN 2385-1376
Testo massima
Il provvedimento che contestualmente decida e sull’accertamento del passivo, e sull’accertamento della cessione della locazione, non è soggetto alle preclusioni endofallimentari.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.8431 del 05/04/2013 decidendo sul ricorso promosso dal Fallimento GAMMA contro il Fallimento BETA avverso la decisione con cui i giudici di appello, avevano attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza resa nell’ambito dell’accertamento del passivo (avente ad oggetto l’accertamento della cessione della locazione) e quindi ad una sentenza che può avere solo valenza endofallimentare.
Nel caso di specie, accadeva che, i giudici di merito, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ammettevano il fallimento BETA al passivo del fallimento gamma per l’importo dei canoni di locazione di un immobile.
Detto immobile era stato locato dalla BETA alla ALFA (anch’essa fallita) che aveva ceduto, con il contratto di cessione di azienda, anche il contratto di locazione dell’immobile e tale cessione veniva accertata con sentenza passata in giudicato dal Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di tutte e tre le società.
Quindi il Tribunale provvedeva sulla domanda della Beta di insinuazione al passivo del fallimento della ALFA ed avente ad oggetto i canoni di locazione in questione. Con tale pronuncia si accertava anche la cessione del contratto di locazione.
Ebbene, la suprema Corte di Cassazione, enunciando la seguente massima: “L’accertamento del passivo non ha valenza endofallimentare rispetto alla cessione di locazione” ha rigettato la domanda confermando la decisione emessa dai giudici di merito.
La ratio della sentenza in commento sinteticamente è chiara ed in alcuni punti condivisibile. La Corte richiama vari orientamenti giurisprudenziali riguardo alla efficacia endofallimentare dell’accertamento dello stato passivo.
Nel caso in specie, tuttavia, gli Ermellini rilevano che il giudizio ha avuto ad oggetto non solo lo stato passivo, ma anche l’accertamento del contratto di locazione unitamente alla cessione dell’intera azienda negando, per l’effetto, la natura endofallimentare allorquando non si tratti di recuperare e/o accertare al passivo dei semplici pregressi di canoni di locazione per i quali la Legge fallimentare prevede una particolare procedura di rientro, ma allorquando vi sia, come nel caso in specie, un oggetto “estraneo” e diverso, ovvero l’avere accertato che vi sia stata una cessione della locazione rispetto alla quale non può opporsi l’efficacia endofallimentare dell’accertamento al passivo.
Vi è titolo per pretendere il pagamento dei canoni di locazione ed i corrispettivi rimasti inevasi, in base alla sentenza passata in giudicato e resa nell’ambito dell’accertamento del passivo della ALFA.
Si ritiene, nel caso in specie, ampia la tutela offerta al creditore dall’interpretazione della Suprema Corte, la quale introduce un orientamento giurisprudenziale che è da ritenersi corretto in presenza di determinati requisiti e condizioni, ma che può divenire contraria allo spirito informatore della normativa vigente in presenza di altre circostanze.
Testo del provvedimento
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