Ai fini della notifica dell’istanza di fallimento, le variazioni nella rappresentanza della persona giuridica o della sede non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese, e lo sono solo a partire dalla data di iscrizione.
Questo è il principio ribadito dalla Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Scaldaferri, con la sentenza n. 26130 del 19.12.2016.
Nel caso di specie, una società in liquidazione ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e della L. Fall., art. 15, nonchè art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto valida la notifica della istanza per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al legale rappresentante risultante dal registro delle imprese, nonostante questi fosse ormai cessato dalla carica e tale cessazione fosse stata comunicata al Registro imprese.
La Suprema Corte richiamava, in proposito, l’orientamento ormai consolidato nella Corte di legittimità, secondo cui le variazioni nella rappresentanza della persona giuridica o della sede non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese, e lo sono solo a partire dalla data di iscrizione, rinviando la trattazione della causa in Camera di Consiglio.
All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il relatore, condivise integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Principio valido anche per la società cancellata dal registro delle imprese
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
Ammessa anche per fattispecie maturate prima del 31.12.2013
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro | 08.09.2016 | n.17767
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