Provvedimento segnalato dall’Avv. Cristina Iamartino del Foro di Roma
Nell’ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz’altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l.fall., a prescindere dall’intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno – dopo la riforma dell’art. 186 l.fall. introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 – ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l’istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Messina, Pres. Minutoli – Rel. Bisignano, con la sentenza n. 17 del 16.05.2019.
Una banca ha depositato istanza di fallimento nei confronti di una società sua debitrice la quale, nella memoria di costituzione, ha contestato l’ammissibilità di tale istanza e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. L’impresa era già stata ammessa nell’ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, senza adempiere ai debiti concorsuali.
Uniformandosi all’indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17703 del 17.07.2017, il Tribunale di Messina ha ritenuto che non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società in concordato preventivo omologato, ove l’istante – come nel caso in esame – dimostri l’inidoneità delle attività svolte in fase liquidatoria al rispetto degli obblighi assunti con il concordato e faccia valere l’omesso soddisfacimento non del proprio credito originario, bensì “nella misura falcidiata dopo l’omologazione del concordato”.
L’Organo giudicante ha altresì chiarito che il procedimento di risoluzione del concordato omologato andrebbe invece attivato, previamente o concorremente, solo se l’istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata e dunque falcidiata ma in quella originaria.
Al creditore che chiede il fallimento del debitore ammesso a concordato preventivo omologato è possibile opporre la pendenza dell’esecuzione dello stesso e dunque l’inadempimento di una o più obbligazioni concordatarie si giustifica con la sequenza dei pagamenti previsti nel piano. Quando tuttavia si considera cessata la fase esecutiva con esaurimento dell’attivo o viene dimostrata l’inidoneità delle attività al rispetto degli obblighi assunti con il concordato, è possibile provocare il giudizio sulla solvibilità dell’impresa ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. assumendo, ove necessario, come fatto sopravvenuto ogni circostanza successiva alla omologazione.
Pertanto, il Tribunale di Messina ha ritenuto ammissibile l’istanza di fallimento presentata dalla Banca, dichiarando il fallimento della società debitrice.
Questo provvedimento ha una sua rilevanza in materia, dal momento che permette di rafforzare e consolidare sempre più quell’orientamento giurisprudenziale, che ritiene ammissibile l’istanza di fallimento anche dopo che siano decorsi i termini per la risoluzione del concordato preventivo, purchè si fornisca prova dell’incapacità della società debitrice a rispettare gli obblighi concordatari ed a soddisfare il credito dell’istante nella misura falcidiata in sede concordataria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO- FALLIMENTO: IN IPOTESI DI CONSECUZIONE DI PROCEDURE, INEFFICACI LE IPOTECHE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI 90 GIORNI
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-fallimento-in-ipotesi-di-consecuzione-di-procedure-inefficaci-le-ipoteche-giudiziali-iscritte-nei-90-giorni
CONCORDATO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE DOMANDA PROPOSTA DOPO DECISIONE SU ISTANZA DI FALLIMENTO
PRECLUSA LA REVOCA DI UNA DECISIONE GIÀ ASSUNTA ANCHE SE NON ANCORA PUBBLICATA
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta Pres. Dogliotti – Rel. Cristiano | 17.08.2016 | n.17156
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-inammissibile-domanda-proposta-decisione-istanza-fallimento
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