LA MASSIMA
Ai fini dell’ammissione allo stato passivo dei crediti per prestazioni professionali e dell’assistenza del privilegio ex art.2571 cc secondo comma di cui agli onorari per l’accertamento sul requisito temporale postulato dalla detta norma le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.
IL CASO
L’Avv. CAIO VERDE ha proposto domanda di ammissione chiedendo l’ammissione del credito dovuto per prestazioni professionali con il privilegio di cui all’art.2751 bis cc.
Su tale domanda sorge un contenzioso ed all’esito del giudizio di opposizione ex art.98 lf il legale consegue una ammissione ridotta con privilegio di cui all’art.2751 bis cc, l’importo di Euro 100.000 mentre altra quota viene collocata in chirografo.
Avverso tale provvedimento viene proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt.2751 bis cc e art.2234 cc, per avere il giudice del merito riconosciuto il privilegio parzialmente solo in relazione agli onorari correlati alla frazione di prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio di svolgimento dell’incarico.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso rinviando la decisione al Tribunale in diversa composizione affinchè si attenga al principio di diritto secondo il quale “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n. 2, – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” .
Detto principio era già stato espresso con la sentenza della Cassazione civile del 1/04/2009, n.7964 ove è stato richiamato anche precedenti decisioni in merito (Cass. nn. 806/2001, 2838/2001, 7309/2000) ove era stato affermato che “le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio”
E’ però da tener presente che gli Ermellini hanno precisato che l’adesione a tale principio, tuttavia, NON COMPORTA, come sostiene il ricorrente, che nella fattispecie debba intendersi munito del privilegio TUTTO IL CREDITO afferente alle prestazioni poste in essere dal professionista in esecuzione dell’incarico avuto dalla impresa poi fallita, dovendo individuare la somma da corrispondere come credito privilegiato NON GIÀ IL COMPLESSIVO RAPPORTO PROFESSIONALE tra (nel caso in questione) l’avvocato e il patrocinato ma DISTINTAMENTE OGNI SINGOLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVV.CAIO VERDE;
RICORRENTE
Contro
SOCIETA’ SRL IN FALLIMENTO;
CONTRORICORRENTE
per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. rep.5932/10 depositato l’8 giugno 2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv.CAIO VERDE ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale che, decidendo in ordine all’opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe, ha ammesso con il privilegio di cui all’art.2751 bis cc, l’importo di Euro 100.000 quale quota del maggior importo relativo ad un credito professionale ammesso in chirografo.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art.375 cpc.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PRIMO MOTIVO di ricorso con cui si deduce violazione dell’art.2751 bis cc, e art.2234 cc, per avere il giudice del merito riconosciuto il privilegio solo in relazione agli onorari correlati alla frazione di prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio di svolgimento dell’incarico è manifestamente fondato, essendo principio già ripetutamente affermato dalla Corte quello secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n. 2, – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. I, 1/04/2009, n.7964).
L’adesione a tale principio, tuttavia, non comporta, come sostiene il ricorrente, che nella fattispecie debba intendersi munito del privilegio tutto il credito afferente alle prestazioni poste in essere dal professionista in esecuzione dell’incarico avuto dalla impresa poi fallita di seguire sia la fase immediatamente antecedente il contenzioso con l’impresa NAOS spa nonchè quest’ultimo nelle varie articolazioni giudiziali in cui si è dipanato in quanto il richiamato principio deve essere letto alla luce di quello ulteriore secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n. 2, a norma dei quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè riferibili ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione Civile, sez. I, 19/01/2001, n.806).
In altri termini, non è il complessivo rapporto professionale tra (nel caso in questione) l’avvocato e il patrocinato che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio.
Né incide l’esistenza del dedotto accordo di cui alla lettera di incarico in data 11.12.1997, che il ricorrente valorizza quale elemento dimostrativo dell’unicità della prestazione richiesta e prestata, dal momento che tale atto attiene unicamente alle modalità di pagamento del dovuto, ma non influisce minimamente, né avrebbe potuto farlo, sulla individuazione giuridica dell’attività professionale di ritenersi effettuata nell’ultimo biennio da delimitarsi, si ribadisce, in quella prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell’opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto.
Il SECONDO MOTIVO con il quale si lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione al passivo in privilegio delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano n. 887/08 nel contenzioso che ha opposto il ricorrente alla SOCIETÀ SRLfallita per la determinazione delle sue spettanze professionali è manifestamente fondato in quanto nessuna pronuncia sul punto è contenuta nell’impugnato provvedimento.
Manifestamente infondato o, in subordine, assorbito è, infine, il TERZO MOTIVO con il quale si denuncia violazione del DPR n.633 del 1972, art.6, e art.2758 c.c., e relativo al mancato riconoscimento della prededuzione del credito IVA relativo alle prestazioni effettuate.
Se infatti la doglianza è riferita al credito per le prestazioni effettuate in favore della cliente fallita il diniego del Tribunale è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte (Cassazione civile, sez. 1′, 12/06/2008, n. 15690).
Se invece la censura attiene all’IVA dovuta in relazione alle spese liquidate nella richiamata sentenza n. 887/08 il motivo è assorbito, non essendosi pronunciato il giudice del merito in ordine alle medesime.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato in parte qua il decreto impugnato con conseguente rinvio al tribunale affinché si pronunci alla luce del principio enunciato nonché sulle spese anche di questa fase.
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e infondato il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno