LA MASSIMA
In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni.
Invero, la richiesta di ammissione di un credito come privilegiato assurge ad elemento costitutivo della causa petendi e non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo configurando tale richiesta, una “mutatio” e non una “emendatio libelli”. Sarà consentito ai creditori di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi sino all’udienza ma non già di mutare la domanda introducendo nuovi fatti costituivi.
Proprio per tale ragione, nel caso di omissione o assoluta incertezza dell’indicazione delle ragioni della prelazione, la Legge Fallimentare prevede, come conseguenza che “il credito è considerato chirografario”, senza possibilità di integrazione alcuna e non già l’impedimento alla pronuncia nel merito (l’inammissibilità), – salvo riproposizione della domanda – come previsto per l’ipotesi di omissione di uno dei requisiti concernenti i soggetti, il petitum la causa petendi -.
Dunque, una volta scaduto il termine di trenta giorni, termini si ricordi perentorio, prima dell’udienza di verificazione delle domande di ammissione al passivo non è possibile integrare la domande chiedendo il privilegio, né tanto meno, il creditore potrà chiedere il privilegio con la domanda proposta in via tardiva.
Il riconoscimento ad un creditore ammesso in chirografo di presentare domanda tardiva per veder ammettere il proprio credito quale privilegiato è ammesso laddove il privilegio sia stato istituito da una legge successiva, venendo ad esistenza, in tal caso, la causa di prelazione solo dopo la presentazione della domanda.
Infine si precisa, che quanto alla dichiarazione di inammissibilità, che può aver luogo anche d’ufficio, si ha nei casi in cui è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alla Legge Fallimentare art.93 numeri 1,2 e 3 (soggetti, petitum e causa petendi), e non preclude la riproposizione della domanda che, tuttavia in tal caso, essendo scaduto il termine di giorni trenta prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, sarà tardiva.
IL CASO
La IMMOBILI LILLA SRL, proponeva domanda di ammissione al passivo del FALLIMENTO FUCSIA SRL senza specifica richiesta del privilegio di cui all’art.2751 bis cc, n.5; il quale veniva successivamente richiesto con istanza integrativa ai sensi della Legge Fallimentare, art.95, comma 2, ma il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo evidenziando come non fosse possibile modificare la domanda già depositata.
Pertanto, la IMMOBILI LILLA SRL si opponeva allo stato passivo del FALLIMENTO FUCSIA SRL in relazione all’esclusione del privilegio richiesto per una parte del credito ammesso, in via chirografaria, deducendo che con la novella della riforma, il legislatore aveva eliminato l’obbligo di precisazione del titolo di prelazione in relazione alla “graduazione del credito”, così offrendo specifico supporto alla interpretazione “permissiva” della modificazione della domanda di insinuazione fino all’udienza di esame dello stato passivo.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione.
In particolare, rilevava, preliminarmente, che risultava incontestato tra le parti, che la richiesta fosse stata svolta nelle conclusioni ‘”iniziali”, in via chirografaria, e che la collocazione in via privilegiata, era stata effettuata solo con il deposito di memoria successiva al termine posto dalla Legge Fallimentare, art.93, comma 1, dopo il deposito di progetto di stato passivo ed Legge Fallimentare, ex art.95, comma 2.
Secondo il Tribunale la richiesta del privilegio configura una mutatio e non una emendatio libelli; l’accertamento della sussistenza del privilegio comporta infatti nuova causa petendi (accertamento di un titolo diverso rispetto al semplice diritto di credito chirografario) e nuovo petitum (richiesta di collocazione privilegiata nella liquidazione), trattandosi, per tale motivo, di domanda del tutto diversa rispetto a quella svolta nell’insinuazione tempestivamente depositata,.
Secondo il giudice del merito, un conto è l’indicazione della graduazione del credito ed altro è invece l’invocazione del privilegio.
Avverso tale decreto del Tribunale la IMMOBILI LILLA SRL proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, violazione e falsa applicazione della Legge Fallimentare, art.93, e relativo vizio di motivazione lamentando l’erronea affermazione, da parte del Tribunale, del “divieto di modificazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare depositata in via tempestiva – ovvero entro i trenta giorni antecedenti all’udienza di insinuazione al passivo – principio in alcun modo desumibile dalla norma di cui alla Legge Fallimentare, art.93 che disciplina le insinuazioni al passivo fallimentare proposte in via tempestiva”.
Deducendo che nessuna norma del diritto positivo fallimentare dispone che l’insinuazione al passivo tempestiva non possa essere modificata o integrata prima dell’adunanza dei creditori. La Legge Fallimentare, art.93, comma 4, per il quale si considera chirografario il credito se è omesso o assolutamente incerto il titolo della prelazione nulla dice sul momento in cui il ricorso introduttivo debba considerarsi come immodificabile.
Resisteva con controricorso la curatela intimata.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso compensando le spese.
In particolare la Corte ha precisato che la questione di diritto da risolvere consiste nell’accertare se, prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo ma dopo il deposito del progetto da parte del curatore, sia possibile integrare la domanda tempestiva di ammissione al passivo con la richiesta di privilegio non contenuta nella prima domanda.
Orbene, ai sensi della Legge Fallimentare, art.93, la domanda di ammissione al passivo di un credito, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, termine espressamente dichiarato perentorio (Legge Fallimentare, art.16, n.5).
Il ricorso deve contenere, tra l’altro
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda e
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
In ordine a tali requisiti la norma prevede l’inammissibilità del ricorso, nell’ipotesi di omissione o di assoluta incertezza dei requisiti sub 1), 2) o 3), mentre, “se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario”.
Già prima della Riforma della Legge Fallimentare, questa Corte aveva puntualizzato che “ai sensi della Legge Fallimentare, art.93, comma 1, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni, di guisa che, anche questa seconda indicazione assurge ad elemento costitutivo della causa petendi fatta valere con la suddetta domanda, configurato dal legislatore per fini di tutela della “par condicio” dei creditori concorrenti. Ne consegue che, in prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art.98 della citata Legge Fallimentare non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito, nel senso che, pur avendo il creditore indicato, in detta istanza, trattarsi di credito privilegiato ex art.2751 bis cod. civ., n.3, possa poi sostenere, in sede di opposizione che spetti il diverso connotato della prededuzione per essere il credito sorto durante il periodo di amministrazione controllata che ha preceduto la dichiarazione di fallimento”.
Siffatte indicazioni delle ragioni di prelazione consentono agli altri creditori, che ne risultano svantaggiati, di valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni di prelazione fatte valere e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate con possibilità anche di impugnare eventualmente, l’erroneo riconoscimento dello specifico privilegio.
Verificazione ed impugnazione che sarebbero, invece, sottratte, o rese più difficili, ai creditori ove si ammettesse che il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione possa essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione.
Se tale era il rigore della giurisprudenza prima della riforma, ora che la fase necessaria dell’accertamento del passivo è scandito da termini perentori, a maggior ragione l’orientamento restrittivo deve essere mantenuto anche per la fase sommaria, nella quale è prevista la predisposizione, da parte del curatore fallimentare, di un progetto di stato passivo contenente in relazione a ciascuna domanda le sue motivate conclusioni; progetto che deve essere depositato nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, con facoltà per i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito di esaminare il progetto stesso e di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza.
In questa il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati.
La dottrina più attenta ha evidenziato che la previsione dell’inammissibilità, in luogo della nullità prevista per il giudizio ordinario di cognizione, fa sì che non si possa aderire alla tesi prospettata da altra parte della dottrina dell’applicazione del regime di sanatoria e di integrazione dettata dall’art.164 cpc nelle ipotesi di omessa o assolutamente incerta indicazione dei requisiti di cui alla Legge Fallimentare, art.93, nn.2 e 3 essendo, peraltro, prevista espressamente la riproponibilità (ovviamente in via tardiva) della domanda dichiarata inammissibile.
Ciò fa ritenere, dunque, non sanabile, all’interno della fase sommaria e, a maggior ragione, nello sviluppo a cognizione piena, l’omissione o l’assoluta incertezza dell’indicazione delle ragioni della prelazione, con la conseguenza, prevista dalla predetta norma, che “il credito è considerato chirografario”.
Proprio dalla soluzione accolta per l’omissione o per l’assoluta incertezza dell’indicazione dei requisiti di cui alla Legge Fallimentare, art.93, nn. 2 e 3, discende che per l’omissione o l’assoluta incertezza dell’indicazione delle ragioni della prelazione, in relazione alle quali la predetta norma prevede, come conseguenza, non l’impedimento alla pronuncia nel merito (l’inammissibilità), salvo riproposizione della domanda, bensì che “il credito è considerato chirografario”, non può essere ammessa integrazione alcuna.
Invero, è prevista, in tal caso, una pronuncia (positiva) nel merito, la quale è adottata dal giudice delegato all’udienza, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati, dopo che sul progetto di stato passivo redatto dal curatore gli interessati abbiamo formulato le loro osservazioni, anche integrando la documentazione.
Anzi, proprio la facoltà concessa dalla D.Lgs. art.95, di “integrare” la documentazione a sostegno della domanda costituisce la riprova che non è possibile il mutamento della domanda, essendo consentite solo osservazioni al progetto di stato passivo redatto dal curatore.
La novità della questione ed il contrario orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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