ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza in oggetto affronta l’annoso problema inerente la posizione del curatore nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo e la possibilità del giudice di rilevare d’ufficio la mancanza di data certa delle scritture.
In particolare, la sentenza affronta in modo innovativo la problematica inerente l’applicazione del disposto dell’art.183 cpc IV comma, norma prevista per i giudizi ordinari di merito, anche al procedimento di accertamento del passivo, evidenziando la necessità (alias obbligatorietà) per il giudice fallimentare di instaurare il contraddittorio delle parti sul punto e, pertanto, di richiedere alle parti eventuali osservazioni, indicando le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
In tale ottica la sentenza ha espresso i seguenti principi:
PRIMO PRINCIPIO
L’art.2710 cc., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.
SECONDO PRINCIPIO
“La mancanza di data certa delle scritture è un fatto IMPEDITIVO all’accoglimento della pretesa creditoria, oggetto di eccezione in senso lato in quanto rilevabile anche d’ufficio dal giudice “
TERZO PRINCIPIO
“È espressamente attribuito al giudice delegato il potere dovere di sollevare le ECCEZIONI RILEVABILI DI UFFICIO, potere-dovere che peraltro, anche in assenza di un espresso dato normativo, sarebbe comunque desumibile dai principi affermati dalla Corte in tema di ampliamento del rilievo di ufficio della nullità, pure in presenza dell’azione di risoluzione. (cfr. Cass.2012/14828)“.
QUARTO PRINCIPIO
“La rilevazione d’ufficio dell’eccezione DETERMINA LA NECESSITÀ di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste, subordinando la decisione nel merito all’effettuazione di detto adempimento“.
In conclusione, i principi giuridici che si possono trarre dalla presente sentenza possono essere così massimati:
Il curatore fallimentare è terzo e non parte nel procedimento di accertamento del passivo e la mancanza di data certa è un fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria. In tale procedimento, anche in mancanza di una espressa eccezione del curatore, il Giudice fallimentare può rilevare di ufficio la mancanza della data certa delle scritture e in tal caso ha l’onere in applicazione del disposto dell’art.183 IV comma applicabile anche al procedimento in esame- nonostante la mancanza di un espresso dato normativo di disporre la relativa comunicazione al creditore al fine di procedere all’instaurazione del contraddittorio fra le parti, subordinando, solo all’esito di tale adempimento, la decisione della controversia.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 88/2013