In tema di ripartizione dell’attivo nel fallimento, posto che il DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO, di cui all’art.96 legge fallimentare, NON AMMETTE IL RIESAME del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo di un credito già ammesso in via ipotecaria, ne consegue che nemmeno il MANCATO RINNOVO dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, costituisce ragione per la degradazione del credito.
Il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria attiene al solo profilo dell’efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, non costituisce ragione per la degradazione dello stesso.
Tanto in quanto in materia non opera l’istituto della prescrizione, e dunque dell’ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all’apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l’iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l’istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l’onere di intervenire sul diritto d’ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell’esecuzione singolare, in cui l’iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore.
LA NORMATIVA
ART.2847 DURATA DELL’EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione conserva il suo effetto PER VENTI ANNI dalla sua data.
L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine (att.240).
ART.2848 NUOVA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA
Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
ART.2878 CAUSE DI ESTINZIONE
L’ipoteca SI ESTINGUE (1232): con la cancellazione dell’iscrizione; con LA MANCATA RINNOVAZIONE dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847; con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930); col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’art. 2742; con la rinunzia del creditore; con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353); con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
ART. 2934 ESTINZIONE DEI DIRITTI
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
ART. 2935 DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
IL CASO
Il CREDITORE ROSSO SPA è stato ammesso al passivo fallimento in via privilegiata per una credito garantito da ipoteca.
Successivamente è stato depositato il PIANO DI RIPARTO finale con il quale il detto creditore ipotecario è stato degradato in via chirografaria del suo credito, già ammesso in privilegio allo stato passivo, per omessa rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria, ritenuta estinta dal giudice delegato per decorso del ventennio dalla sua iscrizione e nel contempo la BANCA UNO, altro creditore ammesso in via ipotecaria, è stato preferito al CREDITORE ROSSO SPA.
Avverso il decreto di APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO finale, il CREDITORE ROSSO SPA ha proposto RECLAMO, che è stato rigettato sul presupposto, ritenuto dal Tribunale, che il credito non fosse più privilegiato per essere decorso il termine ventennale dall’iscrizione ipotecaria, senza che la stessa fosse stata rinnovata.
Avverso questa statuizione, il CREDITORE ROSSO SPA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che non fosse necessaria la rinnovazione dell’ipoteca una volta intervenuto il provvedimento di ammissione al passivo.
LA DECISIONE
I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale con rinvio al medesimo ente giudicante, esprimendo il seguente principio di diritto
Il creditore ammesso al passivo in via ipotecaria non deve procedere alla rinnovazione dell’ipoteca, atteso che il termine ventennale di efficacia dell’iscrizione ipotecaria, disposto dall’art.2847 cc, non opera all’interno della procedura fallimentare per cui il diritto reale di garanzia rimarrà valido ed efficace nei rapporti endofallimentari tra creditore e debitore fino alla chiusura della procedura fallimentare.
Tale interpretazione si fonda sulla circostanza che il potere processuale del creditore si consuma mediante la domanda di ammissione del credito, la quale determina un effetto INTERRUTTIVO PERMANENTE della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale.
Il provvedimento di ammissione al passivo determina la creazione del GIUDICATO INTERNO con effetti endofallimentari permanenti dell’efficacia dell’iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell’attivo nella quale la prelazione si realizza.
Lo stato passivo, una volta approvato è intangibile e la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcun modo, né tanto meno da parte del giudice delegato in sede di riparto.
In conclusione con tale decisione è stato ben chiarito che alcuna attività di rinnovo dell’ipoteca dovrà essere espletata da parte dei creditori ipotecari, successivamente all’ammissione al passivo.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno