LA MASSIMA
Il fallimento del debitore principale non comporta l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest’ultimo e l’autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.
IL CASO
Un istituto bancario ha proposto azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc a carico di due fideiussori solidali di una società, che nelle more del giudizio viene dichiarata fallita.
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per l’intervenuto fallimento della DEBITRICE PRINCIPALE.
Avverso tale decisione è stato interposto vittorioso appello dalla Banca e la Corte dichiarava inefficaci le compravendite nei confronti della società appellante.
Hanno proposto ricorso per cassazione i fideiussori e la società acquirente l’immobile.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso con condanna solidale al pagamento delle spese dei ricorrenti.
Gli Ermellini hanno affermato in tema di obbligazioni solidali del fideiussore non fallito, è da escludere la necessità di un litisconsorzio tra i condebitori per cui non vi è alcuna la vis attractiva del tribunale fallimentare a norma dell’art.24, Legge Fallimentare.
Il carattere solidale della responsabilità del fideiussore e la conseguente autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile contro il debitore principale comporta che il fallimento di quest’ultimo non determina alcun trasferimento della causa al giudice fallimentare.
IL COMMENTO
La Corte ha affermato che il fallimento del debitore principale, dichiarato in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore, non comporta il trasferimento al giudice fallimentare della causa proposta contro il fideiussore, la quale, qualora configuri una controversia riservata alla competenza funzionale di altro giudice, rimane allo stesso affidata senza essere attratta nella competenza del giudice fallimentare.
In conclusione il fallimento della debitrice principale è assolutamente NEUTRO per i giudizi a carico dell’obbligata principale, non sussistendo alcun litisconsorzio trattandosi di cause scindibili.
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