La dichiarazione di fallimento di uno dei cointestatari del contratto di conto corrente non scioglie il rapporto nella sua interezza, in quanto, lasciando inalterate le facoltà operative dell’altro titolare, si limita a privare il fallito di un efficace potere dispositivo su detto conto. Pertanto, sia il cointestatario non fallito che il curatore fallimentare mantengono piena legittimazione a disporre di tutte le somme accolte dal conto, tanto che entrambi possono esigere l’intero saldo, regolando, poi, al loro interno i relativi rapporti, secondo quanto disposto dall’art. 1298 c.c.
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