ISSN 2385-1376
Testo massima
La rinuncia da parte dell’unico creditore istante al ricorso per la dichiarazione di fallimento importa la revoca della dichiarazione di fallimento pur se depositata in sede di reclamo.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1933 deposita il 01.09.2014, nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
In particolare, il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento di una società a seguito di istanza di fallimento proposta da un unico creditore per 6.485,75.
In sede di reclamo la difesa della reclamante dava atto dell’integrale pagamento del credito vantato dall’unico creditore instante, con la conseguente desistenza del creditore e produceva, altresì, fideiussione bancaria per 410.000,00 rilasciata da una BANCA a garanzia dei crediti insinuati al passivo del fallimento, al fine di dimostrare di essere in grado di far fronte alle passività e proseguire la propria attività imprenditoriale.
Con la decisione in esame, il Collegio, in primis, afferma che la desistenza da parte dell’unico creditore istante e la rinuncia all’istanza di fallimento dallo stesso in precedenza proposta, ai sensi dell’art. 6 legg. Fall., importano la revoca della dichiarazione di fallimento, in conformità all’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr sentenze n. 21478 del 19.09.2013 e n. 3472 del 11.02.2011) secondo cui “il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d’ufficio suppone, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone, quindi, che la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest’ultima, determina la carenza di legittimazione quale creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza“
La Corte d’Appello richiama, poi, la recente sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 13909 del 18.06.2014) ove è stato chiarito che sia nel procedimento di primo grado, sia nella fase di reclamo, ai fini della revoca, l’istanza del creditore o del PM deve essere mantenuta ferma, con la conseguenza che il venir meno della stessa comporta la revoca della procedura concorsuale.
Sulla base di tali presupposti, la Corte d’Appello di Bologna, afferma il principio secondo cui “la rinuncia dell’unico creditore istante importa il venir meno dell’istanza del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la conseguente revoca della procura concorsuale per ragioni di carattere processuale“.
Sotto il profilo dello stato di insolvenza, il Collegio rileva come la presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia dei crediti insinuati al passivo del fallimento renda evidente l’insussistenza dello stato di insolvenza, essendo la società fallita in grado di far fronte alle proprie obbligazioni e, al contempo, avendo dimostrato la propria capacità di ottenere credito e le risorse necessarie per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
La Corte ritiene, infine, che la società fallita, nonostante l’accoglimento del reclamo, debba essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla procedura, ivi compreso il compenso del curatore in quanto la dichiarazione di fallimento è stata legittimamente promossa sulla base di un credito scaduto e non pagato, per non avere il debitore tenuto un comportamento diligente e non aver presenziato all’udienza pre-fallimentare, nonostante la ritualità della notifica a mezzo Pec.
In particolare, l’omessa apertura della pec con la quale si era perfezionato il procedimento di notifica non è causa per ottenere alcuna rimessione in termini, considerato l’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo pec con la consegna dell’atto e, pertanto, a prescindere dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario del suo contenuto.
In conclusione, la Corte d’Appello di Bologna, ha accolto il reclamo proposto dalla società ed ha revocato la dichiarazione di fallimento.
Testo del provvedimento
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