LA MASSIMA
L’avvenuta cessazione di ogni attività operativa per effetto dello scioglimento di tutti i contratti di gestione alberghiera costituenti l’oggetto della società, in coincidenza con la presentazione della domanda di concordato non comporta il venir meno della necessità dell’operatività degli organi direzionali e amministrativi, posto che con il concordato non cessano le funzioni dei medesimi, la cui operatività viene unicamente limitata. Tale attività prosegue necessariamente quantomeno per la gestione del richiamato contratto e del rapporto con gli organi della procedura. Per tale motivo, in difetto di qualunque elemento concreto che induca a ritenere che la sede operativa dell’organo propulsore dell’attività dell’impresa si sia trasferito, deve ritenersi presuntivamente che lo stesso abbia continuato ad operare in tale località, almeno fino a quando la procedura di concordato non è stata definita.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art.9 Legge Fallimentare COMPETENZA
1) Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
2) Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
3) L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.
4) Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.
5) Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7.
IL CASO
Una società alberghiera, proprietaria di un immobile ricadente nel circondario di altro tribunale ove aveva anche la sede legale, ha presentato domanda di concordato dopo la cessazione dell’attività di impresa per effetto della dismissione del patrimonio con affitto di azienda ad altra società.
La domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile per effetto della mancanza dei presupposti di legge, per cui la società ha presentato istanza di autofallimento presso il Tribunale nel cui circondario era sita la sede legale.
Il detto Tribunale si è dichiarato incompetente territorialmente, affermando che la competenza spettava al Tribunale, ove era stata presentata la domanda di concordato, in quanto in tale luogo vi era stata la cessazione dell’attività di impresa nonché l’ultimo atto di gestione.
IL COMMENTO
La decisione ha ad oggetto la problematica della individuazione della sede principale dell’impresa, al fine di determinare il Tribunale competente a decidere sulla dichiarazione di fallimento.
La competenza territoriale del Tribunale è stata oggetto di riforma all’art.9 della legge fallimentare e tanto al fine di evitare strumentali trasferimenti della sede della impresa che renderebbero più onerosa l’iniziativa del creditore.
Proprio, per tale ragione, il legislatore ha previsto che il trasferimento della sede dell’impresa, intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio, non rileva per la dichiarazione di fallimento ai fini della competenza.
Da ciò consegue che la presentazione della domanda di concordato, anche dopo la cessazione dell’attività di impresa, può essere equiparata allo svolgimento dell’attività, per cui la successiva istanza di fallimento o come, nel caso di specie, il ricorso in autofallimento, anche dopo la cessazione, in difetto di elementi contrari, rimane radicata presso Tribunale nel cui circondario l’attività è stata svolta, , nonostante che la sede legale sia ubicata in altro Tribunale.
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