Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, comma terzo, l.fall. – nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone, con la sentenza n. 17946 del 13.09.2016.
Nella vicenda in esame una società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, ricorreva in Cassazione avverso il rigetto del reclamo dalla stessa proposto contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.
Nel giudizio di seconde cure, la reclamante aveva dedotto la nullità della notificazione, eseguita mediante deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo pec, essendo risultata impossibile la notificazione presso la sede sociale, peraltro risultando la società cancellata dal registro delle imprese.
Le doglianze della ricorrente innanzi alla Suprema Corte risultavano affidate a due motivi:
Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 L.fall deducendo che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese precedentemente alla dichiarazione di fallimento, era evidente che la sede della società fosse chiusa; circostanza che avrebbe reso inapplicabile l’art. 15 L.fall – che disciplina la notifica per le imprese ancora in vita -; e che, non avendo previsto l’art. 10 L.fall. – per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione – le forme per la notificazione del ricorso, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina ordinaria.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 15 l.fall., lamentando l’inosservanza dei termini a difesa.
Il Giudice di legittimità, richiamando anche la recente giurisprudenza costituzionale, ha sostenuto che il duplice meccanismo di ricerca della società predisposto dalla disciplina, così come modificata dalla L. 221/2012, sufficientemente garantisce il debitore circa la conoscibilità del procedimento fallimentare a suo carico.
L’art. 15 L.fall., infatti, prevede che il debitore venga notiziato prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; e solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa, il cui indirizzo va comunicato obbligatoriamente al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso senza che sia previsto, a differenza degli artt. 140 e 143 c.p.c., l’invio di una comunicazione a mezzo posta, l’indicazione nominativa del legale rappresentante persona fisica, il decorso di un termine.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che essendo gli adempimenti cui l’art.15 L.fall. si riferisce -dotazione da parte dell’imprenditore di indirizzo PEC e comunicazione dell’indirizzo della sede legale dell’impresa – obbligatori ex lege, anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, L.fall e quindi in ultima istanza, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile essendosi l’istante limitato a lamentare la mera violazione del termine dilatorio di quindici giorni cui all’art. 15 1.f..
In considerazione dei suesposti rilievi, la Corte respingeva il ricorso, con condanna dei ricorrenti al versamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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