Di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in forza di un decreto ingiuntivo che si assume essere diventato esecutivo per mancata opposizione ex art. 614 c.p.c, l’ingiunto può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c qualora deduca l’inesistenza giuridica della notificazione, mentre quando si duole di un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Nell’ipotesi fisiologica di ammissione del credito allo stato passivo, il dies ad quem dell’effetto interruttivo che ne deriva è da individuarsi nella chiusura della procedura concorsuale, ovvero nella sentenza che revoca la dichiarazione di fallimento, mentre nella diversa ipotesi di esclusione del credito con opposizione del creditore escluso, il dies ad quem deve identificarsi nel passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi dell’art. 99 LF, prima delle modifiche intervenute nel 2006 e 2007, concludeva il giudizio di opposizione.
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