ISSN 2385-1376
Testo massima
Esiste ancora il fallimento d’ufficio ????????
La desistenza del creditore istante non scongiura il rischio del fallimento se il Tribunale trasmette gli atti al pm.
Ove un giudice civile, nel corso di un procedimento civile, rilevi l’insolvenza di un imprenditore “deve” farne segnalazione al Pubblico Ministero.
La trasmissione al pm della notitia decotionis non ha alcun contenuto decisorio nemmeno con esito di deliberazione sommaria.
L’iniziativa del pm è del tutto autonoma ed è conseguente ad una sua libera deliberazione.
Il successivo giudizio innanzi il Tribunale in un nuovo e diverso procedimento è Libero ed autonomo.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è un procedimento civile
il Tribunale fallimentare è un giudice civile e ove abbia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento ex art. 15 l. fall., anche se definito per desistenza del creditore istante, ha l’obbligo di farne segnalazione al Pubblico Ministero, il quale adotterà le valutazioni del caso.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza del 18/04/2013 n.9409, ha enunciato il principio di diritto secondo cui è legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del pubblico ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell’ambito di una procedura prefallimentare.
Tale decisione è stata rimessa alla sezione unite della suprema Corte in quanto da un lato vi era stata la decisione del 2009 n. 4632 che censurava tale possibilità e, dall’altra, tre decisioni (rispettivamente 9781, 9857 e 9858 del 2012) che ne ribadivano la assoluta legittimità, evidenziando che si trattava di un vero e proprio obbligo giuridico.
La Corte ha risolto il potenziale contrasto confermando la indipendenza dei due organi giudiziari e l’autonomia dei due procedimenti, ben evidenziando che per effetto della soppressione del potere del Tribunale fallimentare di procedere alla dichiarazione di ufficio, proprio nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo vi era stato argomentato il bilanciamento dell’interesse pubblico era affidato al pubblico ministero di dar corso alla istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente proprio dal giudice ove risulta l’insolvenza del’imprenditore, ivi compresi i casi di desistenza dei creditori istanti.
IL COMMENTO
La decisione è giusta e condivisibile anche se il sistema prevede che per il medesimo fatto un soggetto viene processato due volte dopo essere stato assolto in quanto il provvedimento di archiviazione di un ricorso di fallimento è equivalente ad una assoluzione.
Se è pur vero che il Tribunale Fallimentare ed il Pubblico Ministero sono due organi giudiziari diversi con autonomia decisionale, non può negarsi che il ricorso di fallimento ha una grande autorevolezza e talvolta si potrebbe giungere a dire che di fatto il PM gioca in casa innanzi ad un Tribunale amico il quale potrebbe avere nell’ambito della autonomia discrezionale una divergente rigidità di pensiero nell’assumere la decisione.
La decisione cui è giunta la Corte di Cassazione è censurabile in quanto avrebbe dovuto distinguere tra la rilevazione della notitia decotionis in un procedimento civile e la rilevazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento laddove, in tale ultimo caso il Giudice di legittimità avrebbe dovuto mediare al fine di dare certezza ed equità per garantire un giusto processo (art.111 cost.) ed evitare che un soggetto possa essere processato due volte per i medesimi fatti, trovando una interpretazione virtuosa per concentrare i due procedimenti in una unica valutazione; sarebbe stato logico, razionale ed a risparmio di costi ed energie.
Di fatto cosi decidendo in modo ineccepibile sotto il dettato normativo il procedimento per la dichiarazione di fallimento diventa un vero labirinto facendo rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, trasformando un tale processo in un vero e proprio rosario fallimentare in quanto non può negarsi che l’iniziava del PM è di fatto un sub procedimento, anche se libero autonomo.
Esiste ancora il fallimento d’ufficio???? Di fatto si, formalmente no!
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.6 LEGGE FALLIMENTARE (INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO).
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.
ART.7 LEGGE FALLIMENTARE (INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO).
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
ART.15 LEGGE FALLIMENTARE PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 227/2013