Il termine quinquennale di non assoggettabilità delle start up innovative a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012.
La Suprema Corte elenca i requisiti di legge che una start up deve possedere e mantenere per usufruire delle agevolazioni fiscali, contributive, societarie e concorsuali.
In caso di insolvenza può ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento o alla liquidazione volontaria del patrimonio ovvero alla liquidazione controllata prevista dall’art. 268 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Un regime di favore limitato, però, a 60 mesi che decorrono dalla costituzione della società e non dalla iscrizione alla speciale sezione presso il Registro delle imprese che spesso avviene a distanza di anni (tre anni nel caso esaminato dalla Corte).
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella, n. 23980 del 2 agosto 2022.
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