ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, per difetto del consenso esplicito o presunto dei creditori, può essere dichiarato fallito in estensione entro un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione prima, con sentenza n.25846 pronunziata in data 18/11/2013 a seguito del ricorso presentato da un soggetto avverso la decisione della Corte di Appello.
Nel caso di specie, il ricorrente censurava la decisione della Corte di appello che aveva rigettato il reclamo da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il suo fallimento in estensione del fallimento della srl di cui era socio.
La Corte di appello era addivenuta a tale decisione atteso che la suddetta srl fallita era, in precedenza, una sas della quale il reclamante era stato socio accomandatario fino al 2007, data in cui era avvenuta la trasformazione societaria.
Dal canto suo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art.147 L.F. e dell’art.2500 quinquies cc, lamentando che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto che, in caso di trasformazione di società di persona in società di capitali, il socio rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, per difetto del consenso esplicito o presunto dei creditori, potesse essere dichiarato fallito in estensione anche dopo il decorso di un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sulla questione de qua, ha ritenuto fondata la censura, atteso che la liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata evidenziando come, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione ma continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali.
In conclusione, dunque, i giudici di legittimità, ritenuto che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non possa più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata revocando il suo fallimento.
In tema di fallimento, si segnala altresì la sentenza della Cassazione civile, sezione prima, n.8932 del 12/04/2013, già oggetto di approfondimento sulla rivista, che ha statuito il principio secondo il quale una società cancellata deve essere dichiarata fallita tassativamente entro un anno dalla cancellazione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2348-2013 proposto da:
A.G. A. (c.f. (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ALFA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)); FALLIMENTO A.G.; entrambi in persona del curatore;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3652/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 novembre 2012 la Corte di appello di Milano rigettava il reclamo proposto da A.G. avverso la sentenza in data 18 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il suo fallimento in estensione del fallimento della s.r.l. ALFA, già ALFA s.a.s. della quale il reclamante era stato socio accomandatario sino all’11 gennaio 2007, data nella quale aveva avuto luogo la trasformazione, iscritta nel registro delle imprese il successivo 1 febbraio.
In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello osservava che:
1) A.G. non era stato liberato dalla sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione in quanto era mancato il consenso, espresso o presunto dei creditori, ai sensi dell’art. 2500 quinquies c.c.; al riguardo, infatti, il reclamante non aveva offerto la prova che la ALFA S.A.S. avesse comunicato a tutti i creditori, per raccomandata o con altro mezzo idoneo, la deliberazione di trasformare la società in una s.r.l. Con specifico riferimento alla creditrice Banca Spa, non poteva considerarsi equipollente una conoscenza della trasformazione acquisita in virtù di una prosecuzione dei rapporti, poichè tale conoscenza non poteva ritenersi circostanziata come richiesto dall’art. 2500 quinquies c.c.; d’altro canto la comunicazione non era stata inviata neppure agli altri creditori (Comune di Bolotana ed Amministrazione dello Stato);
2) pertanto, non essendo cessata la responsabilità illimitata, la sola pubblicità della trasformazione non era idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento in estensione previsto dall’art. 147;
3) infine, non vi era dubbio che l’insolvenza della s.r.l. fosse dipesa da debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata, considerato che la responsabilità dell’A. non era mai cessata e che lo stesso, pertanto, “era pienamente responsabile dei debiti esistenti alla data del fallimento della società”.
A.G. propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento della s.r.l. ALFA ed il fallimento di A. G. resistono con controricorso illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 147, e art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, per difetto del consenso esplicito o presunto dei creditori, poteva essere dichiarato fallito in estensione anche dopo il decorso di un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 147, e art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che dalla mancata liberazione del socio accomandatario per le obbligazioni anteriori alla trasformazione discendeva che lo stesso fosse responsabile dei debiti esistenti alla data del fallimento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il socio accomandatario della società trasformata non era stato liberato dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione, considerato che all’epoca della stessa il Ministero dello sviluppo economico ed il Comune di Bolotana non erano ancora creditori. Infatti, il primo non aveva ancora revocato il finanziamento a fondo perduto già concesso alla ALFA s.a.s. ed il secondo non aveva ancora proceduto all’accertamento ICI. Quanto, infine, alla Banca Spa, questa aveva proseguito il rapporto di mutuo con ALFA s.r.l. accettandone i pagamenti ed inviandole le quietanze.
Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati.
La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.
Il terzo motivo è assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, risultando dalla sentenza impugnata che l’iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta il 1 febbraio 2007, questa Corte può decidere nel merito e revocare il fallimento di A.G..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il fallimento di A.G.. Condanna i fallimenti controricorrenti al rimborso delle spese di lite liquidate per il giudizio di appello in Euro 4000,00 oltre IVA e CP e per il giudizio di cassazione in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013
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Numero Protocolo Interno : 675/2013