Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturata in precedenza. Per l’interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo.
L’incapacità del fallito non è assoluta ma, in relazione alle finalità per le quali è prevista, relativa, tanto che il suo rilievo è rimesso all’iniziativa degli organi della massa dei creditori, nell’interesse di quali è prevista ed ai quali soltanto è così concesso eccepirla.
Pertanto, il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore sia ritornato in bonis; ne consegue che, se il fallito non propone opposizione a seguito della notifica del decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutività dopo la chiusura del fallimento.
Deve quindi ritenersi: da un lato, possibile per il creditore agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, potendo egli conseguire un titolo per la tutela post fallimentare delle sue ragioni di credito; dall’altro, necessario per il debitore fallito, destinatario di un’ingiunzione in proprio, opporsi in tale qualità nell’inerzia alla curatela. Sulla scorta di questi principi, deve concludersi nel senso che, spettando comunque al fallito sempre e comunque una limitata capacità processuale, egli ha l’onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l’effetto della definitività del decreto monitorio stesso.
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