ISSN 2385-1376
Testo massima
Le massime
Le moratorie previste dal quarto comma dell’art. 20 della L. n. 44 del 1999 sono inapplicabili al procedimento per la dichiarazione di fallimento, che non è un procedimento esecutivo, né vi può essere assimilato, bensì un procedimento di cognizione.
La sospensione prevista dalla norma in esame, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda esclusivamente la scadenza dei singoli crediti attinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosità del riscontro dell’insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, che attiene, invece, alla situazione generale dell’imprenditore, con riguardo alle risultanze di altri inadempimenti o debiti. A ragionare diversamente, il meccanismo di tutela si tradurrebbe in un indebito vantaggio per il debitore.
Contesto normativo
Per comodità è opportuno premettere il testo della L. n. 44 del 1999, art. 20:
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefìci previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
Il caso
Una società ricorreva per cassazione deducendo l’erroneità della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari nella parte cui affermava che il procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza non potesse essere sospeso, così come richiesto dalla reclamante, ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 3, che prevede unicamente la “sospensione dei termini relativi a processi esecutivi” proprio sul presupposto che tale procedimento non fosse da considerarsi esecutivo ma solo una fase prodromica della futura ed eventuale esecuzione concorsuale. La corte territoriale affermava, altresì, che anche a voler ritenere applicabile la norma in questione all’istruttoria prefallimentare, il termine in essa previsto doveva nel caso di specie considerarsi scaduto poiché l’evento lesivo si era verificato all’atto della sottoscrizione della convenzione nella quale si era concretizzato il preteso reato di estorsione subito dalla debitrice.
La Suprema Corte, ribadendo un proprio orientamento (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2012, n. 22756) ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per difetto di interesse della ricorrente all’impugnazione ritenendo che la sospensione prevista dalla norma in esame, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda esclusivamente la scadenza dei singoli crediti ttinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosità del riscontro dell’insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, che attiene, invece, alla situazione generale dell’imprenditore, con riguardo alle risultanze di altri inadempimenti o debiti.
Inoltre, gli Ermellini hanno affermato che le moratorie previste dal quarto comma dell’art. 20 della L. n. 44 del 1999 sono inapplicabili al procedimento per la dichiarazione di fallimento. Infatti, – come già osservato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8432 del 2012, cui aderisce senza aggiungere nulla di nuovo in proposito la sentenza in commento tale procedimento non è un procedimento esecutivo, né vi può essere assimilato, bensì un procedimento di cognizione, anche se avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura esecutiva concorsuale.
Il commento
Il ventaglio degli strumenti messi in campo dallo Stato italiano per contrastare l’estorsione e l’usura è da tempo stato arricchito con la previsione di provvidenze di carattere economico in favore di chi sia rimasto vittima di tali delitti o di delitti commessi con finalità lato sensu estorsive e li abbia denunziati all’autorità giudiziaria.
Infatti, tutti coloro che abbiano chiesto o nel cui interesse siano state chieste le elargizioni previste dagli articoli 3, 5, 6 e 8 – con la sola esclusione di quelli di cui all’art. 7, L. n. 44/1999, cioè delle vittime indirette (o, se si preferisce, casuali o collaterali) di attività estorsive – possono beneficiare delle moratorie previste dai primi quattro commi dell’art. 20, L. n. 44/1999.
La norma infatti prevede: al primo comma, la proroga per la durata di trecento giorni dei «termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva»; al secondo comma, la proroga per la durata di tre anni dei «termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali»; al terzo comma, la sospensione per la durata di trecento giorni dei «termini di prescrizione e (di) quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo»; al quarto comma, la sospensione per la durata di trecento giorni de «l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e (de)i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate».
L’art. 20 della L. n. 44 del 1999, nei commi da 1 a 4, mira ad offrire tutela alla vittima del reato di usura e di altri ad esso assimilati, intendendo bilanciare l’interesse del creditore all’adempimento con l’apprestamento delle condizioni di un’eccezionale verifica di nesso eziologico tra la difficoltà solutoria e la genesi criminale del debito, così da assicurare agevolazioni e provvidenze alle vittime. Questo essendo il significato del blocco per 300 giorni dei termini sostanziali di scadenza da un lato e di quelli processuali d’altro, appare evidente che la tutela pubblicistica che lo Stato aggiunge in siffatto modo all’elargizione economica verso le vittime introduce un’alterazione nelle ordinarie relazioni civili, intermediate anche con il processo, dunque collocandosi – al di là della legislazione sociale di sostegno – in un quadro di prevalenza dell’interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria, d’impresa o meno, incisa anche indirettamente da tali reati.
È tuttavia evidente che le proroghe e le sospensioni previste dai primi quattro commi dell’art. 20 della L. n. 44/1999 comportano una non irrilevante compressione dei diritti dei creditori dei loro beneficiari, costituendo un ostacolo alla piena attuazione del principio generale di cui all’art. 2740 c.c., e perciò devono essere riguardate come eccezionali, con la conseguente inammissibilità di una loro estensione oltre i limiti segnati dal dettato normativo.
Infatti, con le sentenze nn. 8432, 8434, 8940 e 19464 del 2012, la Suprema Corte ha in sintesi affermato:
a) che la sospensione per la durata di 300 giorni “dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili” e dei “termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate“, che ricadano nell’anno successivo alla data dell’ “evento lesivo“, prevista dall’art. 20, comma 4, della L. n. 44 del 1999, è applicabile anche alle vendite fallimentari (cfr. sent. n. 8434/2012), ma non ai procedimenti prefallimentari (cfr. sentt. nn. 8432/2012 e 19464/2012), non è prorogabile (cfr. sent. n. 8940/2012) e – secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate al settimo comma di detto articolo dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), della L. 27 gennaio 2012, n. 3 – andava disposta dal giudice dell’esecuzione, individuale o concorsuale, sulla base di un’autonoma valutazione della sussistenza dei suoi presupposti (cfr. sentt. nn. 8940/2012 e 19464/2012);
b) che il combinato operare della proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti nell’anno successivo alla data dell’ “evento lesivo“, “degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari“, prevista dal primo comma del cit. art. 20, e della sospensione per la medesima durata dei “termini di prescrizione” e di “quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione“, sempre ricadenti nell’anno successivo alla data dell’evento lesivo, prevista invece dal terzo comma del medesimo articolo, pur potendo eventualmente rilevare, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza dell’imprenditore che abbia chiesto di accedere ai benefici economici previsti in favore delle vittime dell’usura (ma lo stesso discorso vale per tutti gli altri soggetti beneficiari delle moratorie in questione), non è idoneo a produrre una generalizzata moratoria dei debiti del beneficiario, giacché il primo comma di detto articolo prevede la proroga soltanto dei termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari ed il terzo comma prevede soltanto la sospensione di termini di prescrizione e di decadenza (cfr. sent. n. 8432/2012).
Quanto all’oggetto della disposizione in esame, come già evidenziato, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in materia, opera infatti il principio per cui, chiesta dal debitore fallendo l’ammissione ai benefici di cui alla L. n. 44 del 1999, il giudice, ferme restando le altre condizioni, applica e riconosce la sospensione di cui al citato art. 20 con riguardo ai singoli crediti, ma senza pregiudizio per la doverosità del riscontro della situazione di insolvenza di cui all’art. 5 L.Fall., che attiene alla situazione generale dell’imprenditore, se a carico del medesimo risultino altri inadempimenti o debiti. Per i primi crediti, attinti dal segnalato rapporto con un reato, esclusa perciò l’applicazione del comma 4 ed invece ricorrendo gli estremi per sussumere la relativa fattispecie nei commi 1 e 2, occorre una specifica disamina coerente con il necessario orizzonte temporale di trecento giorni (o tre anni per gli adempimenti fiscali) in rapporto alle rispettive epoche di scadenza, incidendo la citata sospensione ad essi applicabile sulla mera scadenza delle obbligazioni e dunque attenendo al profilo di inesigibilità dei crediti stessi; per gli altri, vale il principio per cui il complesso delle obbligazioni già scadute si connette all’ordinario giudizio sull’insolvenza tendenzialmente indifferente alle sue cause: Cass. 9253/2012, eventualmente temperato dalla considerazione prognostica dell’incidenza positiva – per epoche di incasso ed entità – che l’elargizione economica conseguibile rispetto ai debiti critici rispetto al reato potrebbe avere sul risanamento finanziario complessivo e certo dei debiti d’impresa” (Cass. 22756/12 cit).
La giurisprudenza di legittimità, consolidata sul punto, mira quindi ad evitare che la moratoria di cui al terzo comma dell’art. 20 della L. n. 44 del 1999 si risolva in un vantaggio ingiustificato per il debitore.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che nel caso in esame l’accertamento operato dalla corte territoriale in merito allo stato di insolvenza della società ricorrente e, quindi, con riguardo alle risultanze di altri inadempimenti o debiti (cfr. Cass. n. 22756/12 cit) – era da ritenersi corretto in ragione dei debiti per circa 30 milioni di euro contratti dalla società nei confronti di alcuni fornitori e dell’agente della riscossione.
Testo del provvedimento
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