ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di concorso formale di azioni revocatorie, proposte autonomamente dal Fallimento del primo alienante e dal Fallimento del primo acquirente nei confronti del medesimo atto di alienazione, si profila un potenziale concorso di azioni espropriative fallimentari confliggenti tra loro. In tal caso, non potendo trovare applicazione il principio di prevalenza speciale ex art. 51 l.f., ricorre il criterio di prevalenza generale ex art. 2915 c.c. II comma. Si configura pertanto una pregiudizialità logico processuale della revocatoria la cui domanda sia stata trascritta anteriormente rispetto a quella trascritta successivamente.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, Sezione Settima, Dott. Del Franco, con ordinanza resa in data 26.02.2015.
Nel caso in esame, il Fallimento dell’alienante proponeva azioni di simulazione e revocatoria oltre che dell’atto di alienazione in favore del primo alienante anche nei confronti dell’atto di alienazione a favore del terzo subacquirente, il quale ultimo atto era stato impugnato con autonoma azione di simulazione e revocatoria anche dal Fallimento del primo acquirente.
Il convenuto in revocatoria eccepiva la litispendenza, nonché la connessione per pregiudizialità, tra i giudizi.
Il Tribunale di Napoli affronta, pertanto, la questione del conflitto tra due fallimenti e quindi fra i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente, ritenendo ricorrere nel caso in esame un’ipotesi di concorso di azioni revocatorie proposte nei confronti del medesimo atto sia da parte del Fallimento dell’alienante che da parte del Fallimento del primo acquirente ed aventi ad oggetto il medesimo bene.
Il Tribunale ha escluso in tal caso l’operatività del divieto di cui all’art. 51 l.f., riferito alle azioni esecutive individuali, ritenuto che ricorra nel caso di specie un concorso di azioni espropriative fallimentari – collettive potenzialmente confliggenti tra loro. Infatti “sia l’eventuale azione esecutiva conseguente all’eventuale accoglimento della revocatoria proposta dal fallimento del primo alienante, sia l’eventuale azione esecutiva conseguente all’eventuale accoglimento della revocatoria proposta dal fallimento del secondo alienante / primo acquirente, saranno entrambe azioni esecutive concorsuali, aventi ad oggetto lo stesso bene”.
In tal caso, il Tribunale di Napoli ritenendo non potersi applicare il criterio di prevalenza speciale ex art. 51 l.f., afferma che il concorso formale di azioni revocatorie debba essere risolto sulla base del criterio di prevalenza generale di cui all’art. 2915 II comma, c.c., anche con riguardo agli effetti restitutori.
Da tanto, il Giudice partenopeo fa conseguire che “poiché la revocatoria proposta dal fallimento dell’alienante è stata trascritta prima di quella proposta dal fallimento del primo acquirente / secondo alienante, deve ritenersi che sia inutile e diseconomico procedere ulteriormente alla trattazione e istruzione della revocatoria in esame” se non si conosce prima l’esito definitivo non solo della simulazione, ma anche della revocatoria proposte dal primo fallimento, poiché solo in caso di rigetto definitivo di tali simulazione e revocatoria, potranno essere utilmente proseguite le azioni in esame”.
In conclusione, il Giudice adito, con l’ordinanza de qua, ritenuta fondata l’eccepita pregiudizialità, anche se solo in senso logico-processuale e non logico-giuridico, ha ritenuto “di dover invitare le parti a valutare se chiedere la sospensione concordata del processo in oggetto(in applicazione del principio generale di economia processuale, che è anche sotteso all’ultima parte del comma quarto dell’art. 279 c.p.c.), in attesa della decisione definitiva delle suindicate cause civili pendenti dinanzi al Tribunale di Nola”.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 463/2015