ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 93 e ss. Legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, ferma restando la competenza del giudice ordinario per la decisione sulla domanda formulata dal fallito verso il suo debitore.
Questo il principio ribaditi dal Tribunale di Savona, dott. Luigi Acquarone, con l’ordinanza emessa in data 3 novembre 2015, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Più precisamente, il decreto ingiuntivo – emesso dallo stesso Tribunale in favore della curatela del Fallimento di una società in liquidazione – veniva opposto, ex art. 645 c.p.c., dal debitore ingiunto, il quale denunciava la carenza di legittimazione attiva, stante la cessione del credito da parte della società in bonis, e spiegava altresì domanda riconvenzionale per l’accertamento di un proprio credito nei confronti della fallita.
La pronuncia in commento si rileva interessante, in quanto affronta la delicata questione dell’ammissibilità, in sede di giudizio ordinario, della domanda di accertamento di un controcredito proposta dal debitore di una società fallita nei confronti della curatela istante.
L’iter logico-argomentativo seguito dal giudice adito prende le mosse dalla natura speciale del rito previsto all’art. 93 ss. della l.f., ma soprattutto dal rispetto del principio del concorso dei creditori di cui all’art. 52 della medesima legge.
Quest’ultimo, infatti, può considerarsi principio ispiratore della disciplina fallimentare, la quale, sottraendo al soggetto dichiarato fallito i poteri e le facoltà spettantigli sulla massa patrimoniale, si preoccupa di garantire un’eguale tutela a tutti i creditori, evitando che alcuni di essi possano trovare soddisfazione individualmente a discapito degli altri.
Ed invero, nel caso di specie, uniformandosi all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il Giudice adito ha dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale suddetta, ritenendo che l’accertamento dell’eventuale credito vantato nei confronti della curatela non potesse che avere quale sua sede naturale quella fallimentare.
Sulla scorta di quanto sin qui affermato ed in ossequio alle regole generali in tema di compensazione e questioni pregiudiziali, non stupiscono le seguenti considerazioni del Tribunale di Savona in ordine ad una auspicabile sospensione del giudizio ordinario in attesa dell’eventuale ammissione al passivo del credito vantato dal soggetto ingiunto.
Ai sensi dell’art. 56 l.f., infatti, i creditori concorsuali ben possono procedere ad una compensazione dei propri debiti direttamente in sede fallimentare, di talché risulta opportuno che la valutazione globale di tutti rapporti intrattenuti con il fallito avvenga nell’ambito dello stesso giudizio.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 23/2015