ISSN 2385-1376
Testo massima
È illegittimo il rifiuto del committente di versare il prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, in virtù di funzione di garanzia ex lege, quello stesso importo agli enti previdenziali.
Il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è infatti acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F..
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott.ssa Marianna Galioto, con la sentenza del 01 settembre 2015, n. 9772.
Il caso in esame trae spunto dall’opposizione presentata dall’Università avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, che la condannava al pagamento della somma di 556.604,14, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in esecuzione di un contratto d’appalto, in favore dell’appaltatore poi fallito.
In particolare, l’opponente riteneva di nulla dovere nei confronti del fallimento opposto, bensì di essere tenuta a versare il saldo dell’appalto solo agli enti previdenziali, attesa l’esistenza di irregolarità contributive maturate dalla fallita in bonis.
Ciò, in quanto l’art. 118, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), prescrive la sospensione del pagamento dei corrispettivi alla stazione appaltante qualora l’impresa non provi (tramite il DURC), di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati.
Il Tribunale di Milano ha invece condiviso l’orientamento dottrinale che afferma l’illegittimità del rifiuto del committente di versare il prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare, poiché il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è da intendersi acquisito alla massa fallimentare.
Il rifiuto del committente di versare il prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, proprio in virtù di quella funzione di garanzia ex lege, quell’importo agli enti previdenziali, comporterebbe l’assoggettabilità al regime dell’inefficacia stabilita dall’art. 44 L.F. del successivo pagamento.
Tale pagamento, infatti, verrebbe effettuato da un terzo, con denaro del fallito e a favore di un terzo creditore che, in tal caso, verrebbe preferito nel concorso, poiché otterrebbe in prededuzione una somma che sarebbe dovuta con privilegio di grado posteriore.
Testo del provvedimento
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