In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all’altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, dunque ai sensi dell’art. 1510 c.c., che si trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprietà dei beni medesimi. In tali ipotesi è erronea la decisione che abbia ritenuto il venditore non liberato dall’obbligo di consegna della merce nel momento in cui aveva rimesso i beni al vettore e non provata l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vendita.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore con la sentenza n.8126 del 26 marzo 2024.
Accadeva che il creditore, con opposizione ex art. 98 e 99 l.fall., chiedeva in via chirografaria l’ammissione al passivo del fallimento, deducendo che la propria domanda di credito era fondata su documenti probanti aventi data certa anteriore al fallimento, contrariamente a quanto affermato dal giudice delegato nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Napoli, con decreto, rigettava l’opposizione allo stato passivo, confermando pertanto il provvedimento impugnato.
Avverso tale provvedimento, il creditore proponeva ricorso in cassazione, deducendone nel secondo motivo l’illegittimità nella parte in cui il Tribunale partenopeo non avrebbe ritenuto provata l’esecuzione della prestazione relativa alla vendita della fornitura oggetto del credito, dovendosi, al contrario tale prova ritenersi positivamente fornita dalla consegna da parte della società venditrice al vettore della merce compravenduta.
La Suprema Corte riteneva tale rilievo fondato, affermando che, ai sensi dell’art. 1510 c.c., la proprietà dei beni mobili da trasportare da un luogo all’altro si trasferisce, salvo patto contrario, con la consegna della merce al vettore. Tale consegna può costituire dunque prova del credito del venditore nei confronti del fallito.
Per questi motivi la Corte accoglieva il ricorso relativamente al secondo motivo, cassava il decreto impugnato e rinviava al Tribunale di Napoli per la definizione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’EFFETTO SOSPENSIVO SI CONSERVA FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Sentenza | Cass. civ., Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino | 09.06.2023 | n.16415
IL CREDITORE NON DEVE PROPORRE UNA PROCEDURA INDIVIDUALE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 21.01.2020 | n.1149
TALE STATO SI ESTENDE ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE DEL FALLITO
Ordinanza | Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo | 19.04.2018 | n.9638
NON È NECESSARIA LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena | 30.08.2016 | n.17412
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