ISSN 2385-1376
Testo massima
È immune da censure la pronuncia recante la declaratoria di nullità della dichiarazione di fallimento in conseguenza della omessa convocazione del debitore, da eseguire, in caso di mancato reperimento di tale soggetto, nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c..
La esecuzione delle formalità prescritte dalla citata norma di carattere residuale, consente, invero, di ritenere validamente convocato il debitore per l’istruttoria prefallimentare. Né, in senso contrario, può opinarsi per la inapplicabilità di detta disposizione sul rilievo che le formalità ivi indicate devono svolgersi all’estero nel caso in cui sia fuori dall’Italia l’ultima residenza conosciuta, poiché la norma prevede e disciplina anche il caso in cui non sia noto il luogo di ultima residenza (da intendersi in Italia), o anche il luogo di nascita.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Di Virgilio, con sentenza n. 11705, depositata in data 05.06.2015.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Roma acclarava la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento di una società in accomandita semplice, in quanto non era stato dato corso alla notificazione ex art 143 c.p.c. della convocazione del debitore per l’udienza prefallimentare ex art. 15 l.f., tenuto conto del fatto che i tentativi di notifica effettuati non solo presso la sede della società, ma anche all’estero, presso la residenza del legale rappresentante, non avevano avuto esito positivo per irreperibilità del socio accomandatario.
Il fallimento proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice d’appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., ritenendo che detta norma non risultasse applicabile qualora, come nel caso di specie, l’ultima residenza della parte vale a dire il socio accomandatario, risultasse all’estero.
L’art. 143 c.p.c. regola, come noto, la fattispecie della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
La norma prevede che, nel caso non siano conosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario e non vi sia il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l’ufficiale giudiziario debba eseguire la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Nei casi previsti dall’art. 143 c.p.c. e dall’art. 142, comma 1 e 2, c.p.c., la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Alla luce delle sopra riportate disposizioni, la Cassazione ha ritenuto non censurabile la declaratoria di nullità della dichiarazione di fallimento a fronte della mancata convocazione del debitore, che sarebbe dunque dovuta avvenire nelle forme dell’art. 143 c.p.c., al fine di validamente integrare il contraddittorio nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’art. 143 c.p.c. non possa ritenersi inapplicabile nel caso in cui le formalità previste dalla norma debbano svolgersi all’estero.
La Cassazione, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal fallimento.
Testo del provvedimento
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