Quando la vendita dei beni immobili è programmata secondo le regole processual-civilistiche, può trovare sicura applicazione l’art. 560, comma terzo, c.p.c., trattandosi di norma propria dell’espropriazione immobiliare funzionale a consentire al giudice della procedura di disporre la liberazione del cespite da porre in vendita nell’intento di rendere più appetibile il bene e venderlo quindi ad un miglior prezzo e più celermente.
L’ordine di liberazione, ex art. 560 c.p.c., può essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche ove il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell’art. 107, comma 1, L.F., risultando possibile ricorrere alle norme dell’espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura De Simone, con l’ordinanza del 13.10.2016.
Nel caso in oggetto, nell’ambito di una procedura fallimentare, il Giudice delegato, rilevato che il complesso immobiliare oggetto di vendita programmata, risultava occupato, senza valido titolo da parte dei componenti di due nuclei familiari di cittadini indiani, osservava che spetta al curatore la scelta delle modalità di vendita dei beni, optando ai sensi del primo o secondo comma dell’art. 107 L.F., per le procedure competitive, ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile.
Il Tribunale di Mantova aggiungeva che nella citata seconda ipotesi, quando la vendita è programmata secondo le regole processual-civilistiche, può trovare applicazione l’art. 560, comma terzo, c.p.c., trattandosi di norma propria dell’espropriazione immobiliare, funzionale a consentire al giudice della procedura di disporre la liberazione del cespite da mettere in vendita, eseguita direttamente dal custode.
Il Giudice, all’uopo, sottolineava che in considerazione della natura della vendita e delle finalità che essa realizza deve ritenersi possibile, anche in ambito fallimentare, la pronuncia di un ordine di liberazione da parte del giudice della procedura, a prescindere dalla modalità di liquidazione dei cespiti prescelta dal curatore.
Tanto premesso, il Giudice delegato nominava un nuovo custode a cui affidava il compito di curare la liberazione del complesso immobiliare oggetto di contestazione.
Per altri precedenti si veda:
L’iniquità del canone di locazione deve essere accertata in sede di opposizione ex art. 615 cpc
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Felice Pizzi | 06.03.2015 |
la casa del fallito può essere liberata prima della sua vendita a terzi
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia, sezione Fallimentare dott. Giovanni Fanticini | 26.10.2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno