Il Giudice territorialmente competente va individuato in riferimento al luogo ove è ubicato il centro decisionale ed amministrativo della società, non rilevando a tal fine il trasferimento della sede legale di questa nell’anno anteriore al deposito del ricorso ex art. 161, c. 6 l. fall.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pisa, in camera di consiglio, Pres. Laganà, con il decreto del 20.07.2016.
Nel caso in oggetto una società presentava domanda di concordato ex art. 161, c. 6 l.fall.
Il Tribunale rilevava che, benchè il trasferimento della sede legale da Firenze a Pisa fosse avvenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso in oggetto, gli elementi forniti da parte ricorrente inducevano ad individuare nel territorio di Pisa, ove erano sempre state ubicate in via esclusiva le unità operative della società, il centro decisionale ed amministrativo della società, risultando evidente come la fissazione della sede legale fosse stata una scelta correlata unicamente alla coincidenza della stessa con lo studio professionale di uno dei soci.
Considerata, dunque, l’ammissibilità della domanda in quanto presentata da un imprenditore esercente attività commerciale, non cancellato dal registro delle imprese, che non possiede congiuntamente i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., e che versa in stato di crisi desumibile dai bilanci in atti; rilevata altresì la presenza in atti la delibera assunta ai sensi e nelle forme di cui all’art.152 l.f., nonché la produzione degli ultimi tre bilanci e l’elenco dei creditori, il collegio ha provveduto a nominare il Commissario Giudiziale e ad assegnare il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento in oggetto per la presentazione del piano di riparto, onerando altresì il proponente di presentare in cancelleria ogni 30 giorni (a decorrere dalla data del deposito del ricorso) una situazione finanziaria dell’impresa, che il cancelliere provvederà far pubblicare entro il giorno successivo sul registro delle imprese, una relazione sulla gestione finanziaria dell’impresa, un riepilogo delle operazioni poste in essere e l’elenco dei crediti che ne sono sorti, con indicazione del nominativo del creditore e dell’importo del credito, ed una relazione sulle attività espletate ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
Per altri precedenti si veda:
FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ TRASFERITA ALL’ESTERO: GIURISDIZIONE ITALIANA
IL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ FITTIZIAMENTE TRASFERITA ALL’ESTERO VA DECISO DAL GIUDICE ITALIANO
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 11.03.2013 | n.5945
FALLIMENTO COMPETENZA TERRITORIALE – LUOGO IN CUI LA FALLITA HA LA SEDE EFFETTIVA – LUOGO IN CUI LA FALLITA HA LA SEDE EFFETTIVA
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 28.08.2012 | n.14676
FALLIMENTO – DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO RIGETTATA – TRASFERIMENTO SEDE – SUCCESSIVA COMPETENZA TERRITORIALE PER ISTANZA DI AUTOFALLIMENTO – DISCIPLINA
Cassazione civile, sezione prima – 29 Novembre 2010 – n° 24162
http://www.expartecreditoris.it/provvedimento.php?id=295&catid=2
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