ISSN 2385-1376
Testo massima
Il professionista dichiarato fallito in estensione della società può trattenere le sole somme necessarie per il proprio mantenimento e quello dei familiari, mentre la restante parte degli introiti deve essere acquisita alla massa attiva del fallimento.
Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza n. 26206 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, pronunciata il 25 settembre e pubblicata il 22 novembre 2013.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità si sono pronunciati sul ricorso, proposto avverso il decreto del Tribunale, che autorizzava il fallito a trattenere sui redditi percepiti a titolo di pensione e di attività professionale solo quanto necessario per sé e per la propria famiglia e che disponeva l’obbligo di una rendicontazione trimestrale.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione degli articoli 42 e 46 della Legge Fallimentare, nonché un vizio di motivazione alla base del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso de quo, ha sostenuto che la questione riguardante la violazione dell’articolo 42 sopracitato, non essendo stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, è da considerarsi inammissibile.
Il Supremo Collegio si è uniformato, altresì, all’orientamento del Giudice di prime cure, considerando congruo il termine di tre mesi per la redazione del rendiconto, anche a fronte dei precedenti inadempimenti da parte del ricorrente.
La Corte, infine, ha sostenuto che la violazione dell’articolo 46 del R.D. 267/1942 non sussiste in quanto questo fa riferimento esclusivamente alle esigenze insopprimibili del lavoratore, che in questo caso è peraltro autonomo, ed a quelle della sua famiglia. Pertanto, le somme che eccedono il soddisfacimento di tali esigenze debbono essere acquisite alla massa attiva del fallimento.
Per tali motivi, il ricorso risulta essere infondato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso 1934/2007 proposto da:
I.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SATOLLI 45, presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTARE S.D.F.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositato il 19/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con decreto 6 luglio 2006, emesso a norma del R.D. n. 267 del 1942, art. 26, il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto delegato al fallimento dell’architetto I.N. in estensione del fallimento di s.d.f., stabilì in Euro 900,00 l’ammontare della somma complessivamente attribuita al fallito R.D. n. 267 del 1942, ex art. 46, sui redditi da lui percepiti a titolo di pensione e di attività professionale, obbligandolo alla presentazione di rendiconto trimestrale in luogo di quello annuale in precedenza stabilito, e rispetto al quale il fallito era stato inadempiente.
2. Con decreto in data 19 ottobre 2006, il Tribunale di Pozzo di Gotto, in sede di reclamo avverso detto provvedimento e in parziale riforma del medesimo, ha autorizzato il fallito a trattenere la somma mensile di Euro 1.374,00, di cui Euro 1.074,00 corrispondenti alla pensione, disponendo l’acquisizione alla massa attiva del fallimento del residuo degli introiti, e confermando il provvedimento impugnato quanto alla rendicontazione trimestrale.
3. Per la cassazione del decreto ricorre il fallito per cinque motivi.
Il fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
4. Con il PRIMO MOTIVO di ricorso il ricorrente denuncia la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 42, avendo il giudice di merito determinato la somma a lui attribuita a titolo di reddito professionale in una misura al lordo dei ricavi e non al netto delle spese.
5. Il motivo di ricorso è inammissibile, sollevando una questione che non risulta essere stata sottoposta negli stessi termini al giudice d’appello. Dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, e dello stesso ricorso, si desume, infatti, che il medesimo errore oggi denunciato sarebbe stato presente in tutti i provvedimenti precedenti a quello impugnato, senza che sul punto sia mai stato sollecitato il controllo nel giudizio di merito. Si tratta pertanto di questione proposta inammissibilmente per la prima volta nel presente giudizio di cassazione.
6. Con il SECONDO MOTIVO si denuncia la violazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 42 e 46, per la prescrizione di una rendicontazione trimestrale anzichè annuale, finalizzata surrettiziamente all’esercizio di un controllo o di un’ingerenza nell’attività del fallito.
7. La denunciata violazione delle norme richiamate non è ravvisabile nella periodizzazione del rendiconto, indipendentemente dal fatto che la statuizione censurata è stata motivata con la necessità di un controllo più rigoroso a causa di precedenti inadempimenti dello stesso ricorrente. La periodizzazione non è stabilita, infatti, dalle norme invocate, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice delegato, che la esercita avendo riguardo alla particolarità dei singoli casi.
8. Con il TERZO MOTIVO di denuncia un vizio di motivazione nella decisione impugnata, e s’indica il fatto controverso, sul quale la motivazione sarebbe insufficiente o illogica, nel rendiconto trimestrale.
9. Il motivo è inammissibile. La rendicontazione trimestrale è oggetto di un provvedimento decisorio del quale è già stata ricordata la natura discrezionale, e non è un fatto, controverso e accertato nel processo, sul quale si fonderebbe la decisione impugnata.
10. Con il QUARTO MOTIVO si denuncia una violazione o falsa applicazione degli artt. 42 e 46, nella determinazione della somma che il fallito può trattenere per la sua attività, per il mantenimento della sua famiglia. Si sostiene che l’art. 46, sebbene non permetta al fallito un arricchimento, dovrebbe permettere una soddisfazione economica che realizzi i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 4 Cost.: il reddito di lavoro dovrebbe servire non solo a soddisfare esigenze alimentari, ma anche realizzare la persona del fallito che lavora, a costituire un effettivo incentivo all’esercizio dell’attività professionale e a consentirgli un tenore di vita adeguato.
11. La doglianza non ha fondamento. Il diritto del lavoratore – in questo caso, peraltro, autonomo – alla retribuzione attiene al rapporto tra datore e prestatore di lavoro, mentre il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è sancito dall’art. 2740 c.c.. Il R.D. n. 267 del 1942, art. 46, limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, e non si espone a censure di legittimità costituzionale. Il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in questa sede, fuori del caso dei vizi di motivazione, nell’accezione ristretta che risulta dalla testuale formulazione del 360 n. 5.
12. Con l’ultimo motivo si denuncia un vizio di motivazione nella determinazione in Euro 300,00 mensili dell’importo che il fallito può trattenere dall’esercizio dell’attività professionale, e nella limitazione alla cifra indicata e a quella percepita ma titolo di pensione (Euro 1.074,00) la somma da destinare al sostentamento suo e della famiglia.
13. La questione è posta dal motivo in termini che appartengono interamente al merito della causa, ed è inammissibile in questa sede.
14. In conclusione il ricorso è respinto.
In mancanza di difese svolte dal fallimento, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013
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Numero Protocolo Interno : 134/2013