Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione ex art.147 LF non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.
La sentenza dichiarativa di fallimento fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili.
L’opposizione di questi ultimi può avere, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità.
Questi i principi espressi dagli ermellini nell’ordinanza n.1234 del 17.01.2019 con cui si sono pronunciati sul gravame promosso dal socio occulto di una società di persone dichiarato fallito in estensione ex art.147 LF.
Nel decidere sulla sussistenza o meno dei presupposti per la fallibilità dello stesso, la Cassazione ha chiarito, uniformandosi ai precedenti in materia (Cass. 10 luglio 2013, n. 17098; Cass. 27 marzo 2017, n. 7769), che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 147, questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.
I giudici chiariscono altresì che l’opposizione del socio dichiarato fallito in estensione può avere ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità.
Tanto deriva dal principio già espresso in precedenza per cui “Con riguardo all’ipotesi contemplata dalla L. Fall. art. 147, comma 5, l’insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell’imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l’insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l’insolvenza personale dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale, cit. ex art. 147, comma 1” (cfr. Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106).
Sulla base delle motivazioni esposte gli ermellini hanno rigettato il ricorso ponendo, a carico della parte ricorrente, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECLAMO SENTENZA DI FALLIMENTO: INAMMISSIBILE SE PRESENTATO DA UNA SOCIETÀ CANCELLATA
È AMMISSIBILE SOLO SE PROPOSTO DA ALTRI INTERESSATI ENTRO 30 GIORNI DA ISCRIZIONE SENTENZA IN REGISTRO IMPRESE
Sentenza | La Corte d’Appello di Napoli, Pres. Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso | 18.06.2018 | n.128
RECLAMO FALLIMENTO: INFONDATO SE RICORSO DEPOSITATO PRESSO CASA COMUNALE DOPO VANO TENTATIVO DI NOTIFICA PEC E SEDE LEGALE
LA DICHIARAZIONE DEL PORTIERE RILASCIATA ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON SOSTITUISCE RISULTANZE VISURA CAMERALE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Cultrera – Est. Lepre | 09.03.2017 | n.59
RECLAMO FALLIMENTO: PER IL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE È SUFFICIENTE LA NOTIFICA NELLE QUALITÀ DI AMMINISTRATORE
NON È NECESSARIA UNA NECESSARIA UNA NOTIFICA AGGIUNTIVA
Sentenza | Cassazione Civile, sezione prima, Pres., Est. Nappi | 17.11.2016 | n.23430
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