Testo massima
Nel caso in cui l’assicuratrice
abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi
dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla
vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella
sanzione di inefficacia di cui all’art. 44, comma 2, della legge fallimentare
(R.D. n. 267 del 1942).
Così
si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2256 del 06/02/2015,
fornendo un importante chiarimento sulla natura del contratto di assicurazione
sulla vita, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 44, comma 2, L. Fall.
Nel
caso di specie, una società di assicurazioni aveva versato al socio
collettivista di una società (precedentemente dichiarata fallita), le somme
dovute a titolo di riscatto in virtù di un contratto assicurativo sulla vita, sul
presupposto della natura previdenziale dello stesso, ex art. 46 L. Fall., in
combinato disposto con l’art. 1923 cc.
Il
Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società assicuratrice al
doppio pagamento in favore dell’assicurato e della procedura, ritenendo il
versamento soggetto alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 44,
comma 2 della L. Fall..
La
società assicuratrice aveva proposto appello ritenendo che le somme versate
dalla medesima all’assicurato fossero sottoposte alla particolare tutela di cui
all’art. 1923 cc, in considerazione anche della funzione di previdenza e
risparmio tipica dell’assicurazione sulla vita.
In
altri termini, quest’ultima sosteneva che il fallimento, non è altro che una
procedura esecutiva concorsuale e collettiva, e rientra nel divieto di cui
all’art. 1923 cc, comma 1, (la norma dispone: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”). La
società assicuratrice assumeva, inoltre, che il contratto assicurativo
assolveva ad una funzione previdenziale e rientrava nella particolare tutela
offerta dall’art. 1923 cc in combinato disposto con l’art. 46 della L. Fall. e
pone al riparo dalle azioni esecutive dei creditori tutte le somme, anche
quelle provenienti da riscatto e prestito, espressamente regolati dall’art.
1925 cc.
La
Corte di Appello, in adesione al consolidato orientamento della Cassazione
richiamato dal giudice di prime cure, aveva rigettato la proposta domanda e
riconosciuto la natura mista del contratto assicurativo.
Aveva
confermato, dunque, la declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato in
favore del contraente ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L. Fall., avallando
la tesi già sostenuta dal Tribunale.
Ribadendo
le medesime doglianze, la società assicuratrice ha, infine, proposto ricorso
innanzi alla Corte di Cassazione, ottenendo tuttavia un’ulteriore pronuncia
sfavorevole.
In
particolare, gli Ermellini hanno affermato (ed in realtà confermato) la natura
mista del contratto di assicurazione sulla vita (previdenziale e di
investimento) ed hanno, dunque, statuito che il versamento effettuato rientrava
nella sanzione di inefficacia (non già ai sensi dell’art. 46 n. 5 della L.Fall.
ma dell’art. 44, comma n. 2 che sancisce l’inefficacia dei pagamenti ricevuti
dal fallito dopo la sentenza di fallimento.
La
Corte ha, dunque, aderito all’orientamento inaugurato con sentenza n. 8676/00
ed ha confermato la concezione secondo cui il pagamento del riscatto relativo
ai contratti di assicurazione sulla vita, assume natura previdenziale solo se
realizza lo scopo tipico ovvero quello di sostegno dei prossimi congiunti in
occasione del verificarsi del danno da evento morte. Dunque, la funzione
previdenziale del contratto di polizza non si realizza nell’ipotesi di riscatto
anticipato, poiché in tale ultima ipotesi si configura una funzione di
investimento – risparmio che non rientra nella particolare tutela offerta
dall’ordinamento.
La
Corte ha, pertanto, confermato la condanna della Assicurazioni S.p.A. al doppio
pagamento ritenendo inefficace il versamento dalla stessa effettuato in favore
del proprio assicurato.
Testo del provvedimento
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