ISSN 2385-1376
Testo massima
Laddove venga proposta la domanda di inefficacia di cui all’articolo 65 Legge Fallimentare, il curatore ha meramente l’onere di provare l’esecuzione del pagamento anticipato nel periodo sospetto. Non è infatti permesso al giudice di effettuare alcuna valutazione in merito alla possibile sussistenza di ragioni tali da aver reso conveniente anticipare l’adempimento così da giustificarlo.
L’inefficacia dei pagamenti opera, in ogni caso, in termini oggettivi, dal momento che risultano irrilevanti le condizioni soggettive sia di chi esegue il pagamento sia di chi lo riceve. In detto contesto normativo opera difatti una presunzione assoluta di illegittimità in considerazione del significativo grado di anormalità dei pagamenti anticipati.
Così si è pronunciato il Tribunale di Mantova nell’affrontare un giudizio per revocatoria di pagamenti ai sensi dell’art. 65 della Legge Fallimentare.
A fondamento delle proprie ragioni la curatela fallimentare esponeva che una società aveva stipulato un contratto di appalto con la committente per la costruzione di un complesso immobiliare costituito da più unità abitative.
Per l’opera prestata la società si vedeva riconoscere dalla committente il pagamento della somma complessiva di 440.000,00 Euro + Iva da pagarsi attraverso il versamento di n.9 acconti in denaro a stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di 290.000,00 Euro, nonché mediante il trasferimento della proprietà di una delle unità immobiliari facenti parte del realizzando complesso residenziale per un valore concordato residuo di 150.000,00 Euro.
La società aveva successivamente stipulato un contratto preliminare con altra società per la vendita dell’immobile che avrebbe acquisito al termine della realizzazione delle opere oggetto d’appalto per un prezzo di compravendita dell’importo complessivo di 100.000,00 Euro, di cui 60.000,00 Euro versati a titolo di caparra acconto.
A causa delle difficoltà economiche in cui si era venuta a trovare la società e dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, le parti concordarono la risoluzione del contratto di appalto e con esso la clausola che prevedeva l’impegno della committente al trasferimento della proprietà di una unità immobiliare a saldo del corrispettivo d’appalto.
La società si vedeva comunque riconoscere dalla committente il pagamento della somma di 104.000,00 Euro a saldo dei lavori sino ad allora effettuati che fu liquidata a mezzo n. 10 assegni in data 24.01.2007.
Nel frattempo la società risolveva per inadempimento, anche il contratto preliminare di compravendita con la società promissaria acquirente a cui furono girati a titolo di risarcimento i n. 9 assegni bancari consegnati dalla committente per un importo complessivo di 100.000,00 Euro.
Gli assegni furono presentati all’incasso nel periodo intercorrente tra il 25.01.2007 ed il 19.04.2007, ma intanto era intervenuto il fallimento della società venditrice, così come da sentenza del 6.12.2007 depositata il 7.12.2007.
Il curatore fallimentare ha dunque proposto azione revocatoria ai sensi dell’art. 66 Legge fallimentare, eccependo l’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della società promissaria acquirente, indi per cui ne chiedeva la restituzione in favore della procedura concorsuale.
L’art. 66 Legge fallimentare consente al curatore fallimentare di domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme previste dal codice civile ex art 2901 cc e seguenti.
Per poter proporre l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cc è tuttavia necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni, laddove si intende far dichiarare l’inefficacia di un atto di disposizione del patrimonio del debitore: a) il debitore doveva conoscere il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore oppure l’atto doveva esser dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, se si tratta di un atto anteriore al sorgere del credito; b) il terzo doveva essere consapevole del pregiudizio e compartecipe della dolosa preordinazione, se si tratta di atto anteriore al sorgere del credito.
Si tratta di elementi essenziali tipici propri dell’azione revocatoria in relazione ai quali è necessario fornire la prova della loro sussistenza.
All’esito dell’esame dei fatti di causa, il Tribunale di Mantova ha ritenuto di accogliere l’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare sulla base di quanto previsto dall’art.65 Legge Fallimentare.
L’art.65 Legge Fallimentare prevede espressamente che sono privi di efficacia rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Nel superare i vincoli probatori previsti dall’art.2901 cc, per il giudice del merito, il curatore fallimentare doveva solamente fornire la prova dell’esecuzione del pagamento anticipato nel periodo sospetto, così come previsto dall’art.65 Legge Fallimentare.
L’inefficacia dei pagamenti opera oggettivamente perché sono irrilevanti le condizioni soggettive sia di chi esegue il pagamento sia di chi lo riceve.
L’art.65 Legge Fallimentare detta infatti nella materia de qua una presunzione assoluta di illegittimità delle operazioni a fronte dell’alto grado di anormalità dei pagamenti anticipati, donde non poteva che esserne dichiarata l’inefficacia e la conseguente restituzione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Seconda
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Grado iscritta al n. rg.3368/2010 promossa da:
FALLIMENTO L.P. in persona del curatore TIZIO
ATTORE
contro
BETA SAS
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore:
– darsi atto dell’inesistenza e comunque della nullità per difetto della necessaria forma scritta del presunto accordo di risoluzione avente ad oggetto il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra L.P. e i Beta s.a.s mediante scrittura privata in data 17.05.2006;
– dichiararsi l’inefficacia ai sensi dell’art.65 I. FalI., in alternativa, dell’art.64 L.Fall., del pagamento di complessivi euro 100.000,00 eseguito dal fallito L.P. a favore della Beta sas, meglio descritti ai punti 6) e 10) della premessa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
– in via subordinata, revocarsi ai sensi dell’art.67 comma l~ n.2 L. Fall. il medesimo pagamento per complessivi euro 100.000,00 eseguito dal fallito L.P. a favore della convenuta Beta sas mediante la girata e la consegna dei n.9 assegni bancari emessi dalla società alfa. s.a.s., meglio descritti ai punti 6) e 10) della premessa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
– per l’effetto, condannarsi la società BETA s.a.s. in persona del legale rappresentante, a provvedere alla restituzione ed al pagamento a favore del fallimento L.P. , in persona del curatore Tizio, del corrispondente importo di euro 100.000,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle date di incasso dei n.9 assegni bancari fino al saldo effettivo;
– condannarsi la società convenuta al rimborso delle spese di giudizio, comprensive di anticipazioni, diritti onorari e rimborso spese generali ex art.14 T.P.F., oltre accessori di legge.
Per la convenuta:
1) nel merito. respingersi, con ogni motivazione, tutte le domande attore siccome totalmente infondate in fatto e in diritto.
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il pagamento di 100.0000,00 da L.P. a Beta s.a.s. fosse assoggettabile a revocatoria, operarsi la compensazione dell’importo asseritamente dovuto in restituzione con il corrispondente importo ammesso al passivo del fallimento.
3) In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali (art.15 tariffa Forense) sulle voci soggette.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in data 19/7/10, ritualmente notificato, il Fallimento L.P., in persona del curatore, evocava in giudizio la società Immobiliare Beta s.a.s.. esponendo:
1) che, mediante contratto di appalto stipulato per scrittura privata in data 20/4/05, la società alfa sas con sede in OMISSIS, aveva commissionato alla impresa edile individuale L.P., i lavori e le opere per la costruzione di un complesso residenziale composto da n.12 unità immobiliari da realizzarsi sul terreno ubicato in OMISSIS;
2) che, col medesimo contratto, le parti avevano convenuto che il corrispettivo dell’appalto pattuito nell’importo complessivo di 440.000,00 + Iva, sarebbe stato pagato mediante versamento di n.9 acconti in denaro a stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di 290.000,00 e mediante trasferimento, a saldo del residuo importo di 150.000,00 , di una delle unità immobiliari facenti parte del complesso residenziale oggetto delle opere appaltate, con rogito notarile da stipularsi nel termine di 60 giorni dalla consegna delle opere;
3) che, mediante contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato per scrittura privata in data 17.05.2006, L.P. si era obbligato a vendere alla società Beta s.a.s., che si era obbligata ad acquistare in persona del socio accomandatario, la proprietà dell’unità immobiliare in corso di costruzione in Omissis che lo stesso L.P. avrebbe dovuto a sua volta acquistare per effetto dell’esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 20.04.2005 con ALFA s.a.s.;
4) che il prezzo di compravendita era stato pattuito fra le parti nell’importo complessivo di 100.000,00, di cui 60.000,00 erano stati versati da Beta s.a.s. nella stessa data di sottoscrizione del preliminare e che, al tempo stesso, le parti avevano convenuto che il rogito notarile di compravendita sarebbe stato stipulato entro il termine del 20.09.2006;
5) che, a causa delle difficoltà economiche finanziarie della impresa appaltatrice e dei conseguenti ritardi nell’esecuzione delle opere commissionate, mediante convenzione apposta in calce al contratto di appalto 20.04.2005 portante la data del 16.01.2007 Alfa s.a.s e L.P. avevano pattuito: a) di risolvere il contratto di appalto e con esso la clausola che prevedeva l’impegno della committente al trasferimento di una unità immobiliare a saldo del corrispettivo dell’appalto; b) il pagamento della somma di 100.000,00 + Iva a favore della impresa L.P. a saldo dei lavori effettivamente 6) che, al fine di dare esecuzione all’accordo di risoluzione, nella giornata del 24.01.2007, la Alfa s.a.s aveva provveduto ad emettere all’ordine della impresa edile L.P. e a consegnare allo stesso appaltatore n.10 assegni bancari Sanpaolo 1Ml S.p.A per l’importo complessivo di 104.000,00 e che in tale occasione L.P. aveva provveduto a rilasciare quietanza della consegna degli assegni mediante sottoscrizione per ricevuta apposta sulla fotocopia degli assegni medesimi;
7) che gli assegni erano i seguenti:
n.3146530751 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530752 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530753 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530754 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530755 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530756 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530757 dell’importo di 12.000,00;
n.3146539758 dell’importo di 12.000,00;
n.3146530759 dell’importo di 4000,00,
n.3146530760 dell’importo di 4000,00;
8) che, nella stessa data del 24.01.2007, la medesima unità immobiliare oggetto del risolto contratto di appalto del 20.04.2005 oltre che del contratto preliminare di compravendita del 17.05.2006 era stata venduta e trasferita direttamente da Alfa s.a.s. a favore della società Beta s.a.s. mediante atto pubblico stipulato al n.58.575;
9) che, dei 10 assegni bancari che nella data del 24.01.2007 erano stati emessi e consegnati senza data dalla alfa sas a favore di L.P., uno, dell’importo di 4000,00, era stato incassato dal L. (verosimilmente l’importo imputabile a titolo di Iva) mentre i restanti 9, per l’importo complessivo di 100.000,00 , erano stati girati e consegnati dal Laino a favore della società la Beta s.a.s.;
10)che la girata dei 9 assegni bancari era stata effettuata dal Laino a favore della società la Beta s.a.s. dal momento che quest’ultima aveva lamentato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 17.05.2006 per inadempimento del promittente venditore ed aveva conseguentemente richiesto la restituzione della caparra/acconto e del pagamento della penale ai sensi della clausola art.9 del preliminare medesimo;
I I)che i 9 assegni bancari erano stati presentati all’incasso dalla società Beta s.a.s. presso due istituti bancari e in date diverse durante il periodo intercorrente tra il 25.01.2007 ed il 19.04.2007;
12) che, con sentenza emessa in data 6.12.2007, depositata il 7.12.2007, il Tribunale di Mantova aveva dichiarato il fallimento della impresa individuale L.P. nominando il curatore TIZIO;
13)che il curatore, ritenendo che il pagamento di 88.000,00 effettuato dal fallito mediante girata di n.8 assegni fosse revocabile ai sensi dell’art.67 LU., aveva intimato alla predetta società di provvedere alla restituzione della corrispondente somma a favore della procedura concorsuale (con la precisazione che il nono assegno n.3146530757 era stato sostituito dall’assegno n.3146530781 dello stesso importo di 12.000,00 sempre emesso dalla Alfa s.a.s a favore di L.P.e da quest’ultimo girato a favore della società Beta s.a.s);
14)che la diffida era stata riscontrata dalla società contestando la richiesta restitutoria della curatela.
Ciò premesso il Fallimento L.P. chiedeva l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la sussistenza dei presupposti per l’azione revocatoria e sollevando, in via subordinata, eccezione di compensazione dell’importo dovuto in restituzione col corrispondente importo ammesso al passivo del fallimento.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La difesa di parte attrice ha sostenuto anzitutto che il contratto preliminare del 17.05.2006 intercorso tra L.P. e la società convenuta non si era ancora risolto nel gennaio 2007 e che il fallito L.P. con la girata degli assegni de quibus aveva effettuato il pagamento di debiti necessariamente destinati a diventare esigibili soltanto in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento con conseguente inefficacia ex art.65 L.F.
Tra i documenti prodotti in uno con l’atto di citazione introduttivo del giudizio figura sub 4) il contratto preliminare 17.05.2006 in copia.
Contestando la tesi attorea la difesa della società convenuta ha sostenuto che “conseguentemente alla sopravvenuta impossibilità di L.P. di adempiere l’obbligo di trasferimento della proprietà dell’appartamento promesso in vendita a Beta s. a. s.., le parti concordavano la risoluzione del contratto, come da postilla in calce al preliminare (doc. 2 prodotto)” e ancora: “contrariamente a quanto ex adverso dedotto, le parti contraenti il preliminare del 17 maggio 2006 Beta s. a. s e L.P. hanno concordato per iscritto la risoluzione consensuale del contratto con postilla apposta in calce allo stesso, ai sensi e per l’effetto dell ‘art.1372 c c“.
Secondo la Suprema Corte, con riguardo alla risoluzione consensuale di un contratto la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa dello scioglimento del rapporto contrattuale, direttamente provocato dalla volontà delle parti, sicché l’obbligo del venditore di restituire al compratore il denaro ricevuto a titolo di prezzo sorge, salva diversa pattuizione, con la conclusione dell’accordo risolutorio (in tal senso Cassazione civile, se. lI, 14 luglio 1989, n.3288). L’obbligo restitutorio di L.P.verso la società convenuta è, pertanto sorto in data 24 gennaio 2007 con la risoluzione consensuale del contratto preliminare .
Il documento prodotto sub 2) da pane convenuta, e cioè la copia del contratto preliminare di cui si discute, reca, nella parte finale, l’aggiunta, a mano e in stampatello, delle seguenti parole: “Le parti di comune accordo risolvono in data odierna il presente contratto Mantova”, senza l’indicazione della data. Segue una sola sottoscrizione, peraltro illeggibile, apposta sotto la dicitura, anch’essa a mano e in stampatello, nella parte sinistra del foglio: “Beta s.a.s. Via Omissis P. 1. 03253970234”.
Fin dall’udienza di prima comparizione (21/12/10) la difesa di parte attrice ha eccepito
1)l’inesistenza e/o nullità dell’accordo risolutivo relativo al contratto preliminare con data 17/05/2006 prodotto da parte convenuta come documento n. 2) dal momento che il predetto documento non contiene alcuna dichiarazione di risoluzione sottoscritta dal fallito L.P.
2) “l’inopponibilità alla curatela fallimentare di L.P. del presunto accordo risolutivo relativo al contratto preliminare del 17/05/2006 non risultando tale accordo da atto scritto avente data certa [anteriore} alla dichiarazione di fallimento”.
Con memoria ex art.183 sesto comma n.2 cpc la difesa della società convenuta ha prodotto “l’originale del contratto stesso (doc. ti. IO) con in calce la postilla “le parti di comune accordo risolvono in data odierna il presente contratto Mantova 16 gennaio 2007” sottoscritta da entrambe le parti.
Con memoria ex art.183 sesto comma 3 cpc la difesa delta curatela ha rilevato come tale produzione si ponesse “in evidente contrasto con la copia fotostatica del medesimo documento prodotta dalla stessa parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (vedasi documento n.2) , copia che risulta invece priva sia della data “16 GENNAIO 2007” sia dello “sghiribizzo” che controparte qualifica come sottoscrizione di L.P. ed osservava che, sulla base ditali premesse, si potesse “giungere soltanto alla conclusione che data e presunta firma di Laino Pietro sono stati apposti in epoca successiva alla costituzione in giudizio di parte convenuta”.
Ciò premesso, come si è già avuto modo di rilevare con ordinanza in data 9/1/12, il fatto che non sia stata disconosciuta la conformità all’originale della copia fotostatica prodotta da parte convenuta quale doc. 2 della comparsa di costituzione risposta comporta, in applicazione dell’art.2719 cc, che alla stessa copia debba attribuirsi l’efficacia dell’autentica.
Il doc. 2 di parte convenuta come si è detto sopra non reca alcuna sottoscrizione di L.P. in corrispondenza della postilla relativa al presunto accordo risolutorio.
Ne consegue la fondatezza della domanda atteso che, in tema di art.65 L.F., il curatore deve provare solo l’esecuzione del pagamento anticipato nel periodo sospetto e che non è consentita al Giudice alcuna valutazione in ordine all’eventuale presenza di ragioni tali da avere reso conveniente anticipare l’adempimento così da renderlo giustificato.
L’inefficacia poi opera oggettivamente essendo irrilevanti le condizioni soggettive sia di chi esegue il pagamento sia di chi lo riceve ed operando nella materia de qua una presunzione assoluta di illegittimità in base all’alto grado di anormalità dei pagamenti anticipati.
L’eccezione di compensazione è infondata.
Invero il debito della convenuta nella fattispecie sorge dopo l’inizio del concorso, a seguito della sentenza di accoglimento della domanda della curatela, e nei confronti della massa, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, perché la compensazione è consentita solo tra debiti e crediti verso il fallito medesimo (Cass. Civ. Sez. 114/3/08 n.2912).
La domanda pertanto merita accoglimento.
La società convenuta va quindi condannata alla restituzione in favore della curatela dell’importo di 100.000,00 oltre interessi nella misura legale dalle date di incasso degli assegni di cui si discute fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o
assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara l’ineffìcacia del pagamento eseguito da L.P. in favore della società Beta s.a.s. e media la girata e la consegna dei seguenti assegni bancari tratti su San Paolo Spa, filiale di Porto Mantovano:
n. 3146530751 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146530752 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146530753 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146530754 dell’importo di 12.000,00;
11.3146530755 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146530756 dell’importo di E 12.000,00;
n. 3146530757 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146539758 dell’importo di 12.000,00;
n. 3146530759 dell’importo di 4000,00;
2) Condanna la società Beta s.a.s. alla restituzione in favore della curatela dell’importo di 100.000,00 oltre interessi come in motivazione;
3) Condanna la società Beta s.a.s. alla rifusione delle spese che liquida in E 7500,00 per compensi oltre a quanto dovuto per legge;
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell’intestato Tribunale il 1/3/13.
IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli
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Numero Protocolo Interno : 253/2013