ISSN 2385-1376
Testo massima
Il dettato normativo di cui agli artt.2709 e 2710 cc, secondo i quali i libri e le altre scritture contabili delle imprese, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, non si può applicare nei confronti del curatore fallimentare nei casi in cui agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui.
E’ quanto emerge dalla ordinanza n.9764 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione sesta, in data 23/04/2013, a seguito del ricorso presentato dal curatore di una società contro il decreto del Tribunale di Roma con cui era stata respinta la sua opposizione contro il decreto del giudice del fallimento che aveva escluso il credito insinuato al passivo in virtù di «rapporti commerciali».
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva respinto l’opposizione attesa l’insufficienza dei documenti prodotti dall’opponente per dimostrare la sussistenza del credito: estratto autentico del libro giornale, estratti conto bancari e, soprattutto, fatture.
Ebbene, i giudici di legittimità, dando seguito a quanto già affermato dal giudice di prime cure, hanno rigettato il ricorso sul presupposto che gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria, tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui.
Ad avviso degli ermellini, infatti, il curatore, in tale sua veste, non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalle predette norme, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti di impresa; ne consegue che, nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore né l’estratto del libro giornale recante l’attestazione da parte di un notaio della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità in conformità alle norme di legge.
In conclusione, con tale ordinanza è stato statuito il principio di diritto, poi ribadito di recente con sentenza n.11017/13 già pubblicata sulla rivista , secondo il quale il curatore, quale soggetto autonomo rispetto all’imprenditore ed estraneo ai “rapporti commerciali”, non può avvalersi della speciale efficacia probatoria dell’art.2710 cc.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12342/2011 proposto da:
FALLIMENTO ALFA SRL in persona del Curatore pro tempore,
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO BETA SRL
– intimata –
avverso il decreto R.G.102/2011 del TRIBUNALE di ROMA del 15.3.2011, depositato il 21/03/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il curatore del fallimento della ALFA SRL ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 21.3.2011 con il quale è stata respinta (per carenza probatoria e anche per la genericità della prospettazione della causa petendi) la sua opposizione contro il decreto del giudice delegato del fallimento della S.R.L. BETA che aveva escluso il credito di Euro 377.996,44 insinuato al passivo dall’opponente in virtù di “rapporti commerciali”.
La curatela del fallimento non ha svolto difese.
2.- E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art.380 bis cpc.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.
2.1.- Il PRIMO MOTIVO (con il quale il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2719 cc, artt.115 e 116 cpc, in relazione alla ritenuta INIDONEITÀ PROBATORIA dei documenti prodotti: estratto autentico del libro giornale, estratti conto bancari e fatture) appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale “gli artt.2709 e 2710 cc, che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore” (Sez. 1, Sentenza n.10081 del 09/05/2011; Sez. 1, Sentenza n.5582 del 15/03/2005); né l’estratto del libro giornale “recante l’attestazione da parte di un notaio della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità in conformità alle norme di legge” (Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 26/01/2006).
2.2.- Il SECONDO MOTIVO (con il quale parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.2697 cc, artt.115 e 116 cpc) appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Sez. 3, Sentenza n.7501 del 14/05/2012).
Dal decreto impugnato si desume che le somme insinuate erano relative “al saldo alla data del fallimento del conto cliente relativo al rapporto commerciale intercorso tra le parti”;
“al saldo attivo alla data di fallimento del conto fornitore relativo al rapporto commerciale intercorso fra le parti” e “a somme anticipate dalla alfa s.r.l. in conto fatture”.
Non era sufficiente, dunque, come chiede parte ricorrente nel quesito diligentemente formulato (sebbene non prescritto ratione temporis) dedurre di avere eseguito pagamenti privi di causa e non incombeva al curatore provarne la matrice causale.
Il ricorso è rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese per mancanza di attività difensiva della curatela intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 289/2013