ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’articolo 52 Lf, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l’eccezione al principio dell’accertamento concorsuale dettata dall’articolo 96 Lf; se il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa, eguale inopponibilità debbono subire i diritti che da esso traggono titolo.
È quanto affermato e ribadito dai Supremi Giudici della Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza depositata lo scorso 9 ottobre 2014.
In verità la Corte, è tornata ad affrontare un tema assai delicato: quello dell’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi, dichiarato fallito; e già in più occasioni, la stessa ha avuto modo di affermare che “nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto, poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di «sentenza impugnabile», esplicitamente richiesta dall’art. 95, comma 3 l. fall. (testo previgente), norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum. (Cass. civ., Sez. I, 13 agosto 2008, n. 21565, Giust. civ. Mass., 2008, 78, 1261 – Sulla inopponibilità del decreto ingiuntivo cfr. Cass., 12 settembre 2003, n. 13444).
Solo al decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazione del fallimento, di contro, “può riconoscersi il carattere vincolante proprio della sentenza, e che, per contro, una volta sopravvenuta la dichiarazione del fallimento, esso deve considerarsi privo di efficacia nei confronti della massa, sia nell’ipotesi in cui il termine per la proposizione dell’opposizione non sia ancora decorso, sia in quella in cui l’opposizione sia stata proposta e sia pendente il relativo giudizio, con la conseguenza specifica che, qualora il fallimento venga dichiarato nelle more del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, il creditore deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, e il criterio della competenza funzionale del giudice a cui è riferibile l’emissione del decreto cede a quello della competenza inderogabile del giudice fallimentare restando inapplicabile il disposto del terzo comma dell’art. 95 l. fall.” (Cass. 7221 del 1998).
È in tal senso che la Cassazione ha deciso la questione in esame, concludendo come riportato di seguito.
Testo del provvedimento
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