LA MASSIMA
L’ipoteca iscritta dal concessionario per imposte ex art.77 del D.P.R. n.602 del 1973 non è assimilabile all’ipoteca GIUDIZIALE ex art.2818 cc, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art.77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.
L’ipoteca iscritta dal concessionario per imposte ex art.77 del D.P.R. n.602 del 1973 non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n.4 legge fallimentare, atteso che detta norma limita la sua operatività, ove ricorrenti le altre condizioni specificamente indicate, alle sole ipoteche GIUDIZIALI e VOLONTARIE.
IL CASO
La EQUITALIA proponeva domanda di ammissione al passivo con la richiesta di collocazione ipotecaria.
Il credito veniva integralmente ammesso al passivo, senza il riconoscimento del chiesto privilegio ipotecario, stante la revoca dell’ipoteca legale precedentemente iscritta.
Contro tale provvedimento veniva proposta opposizione ex art.98 lf.
In particolare EQUITALIA aveva denunciato l’erroneità della decisione adottata dal giudice delegato, che aveva revocato ai sensi della Legge Fallimentare, art.67, comma 1, n.4, l’ipoteca legale precedentemente iscritta, sostenendo che la revoca sarebbe stata viceversa ammissibile esclusivamente nelle diverse ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale.
Il fallimento, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda ed il Tribunale, condividendone i rilievi, confermava la decisione del giudice delegato.
Con decreto del 22.12.2010 il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione.
Avverso il decreto EQUITALIA proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorrente proponeva un solo motivo di impugnazione denunciando la violazione del D.P.R. n.602 del 1973, art.77, e della Legge Fallimentare, art.67, nonchè vizio di motivazione, sostanzialmente sostenendo che il tribunale avesse errato nell’assimilare la natura giuridica dell’IPOTECA LEGALE, oggetto di controversia iscritta ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.77 all’IPOTECA GIUDIZIALE e nel disporre conseguentemente la revoca.
Al contrario la detta ipoteca sarebbe equiparabile ad un’IPOTECA LEGALE, e ciò avrebbe precluso la possibilità di revoca in applicazione del disposto di cui alla Legge Fallimentare, art.67, comma 1, n.4, che per l’appunto limita la revocabilità delle ipoteche, ove ricorrenti le altre condizioni specificamente indicate, a quelle GIUDIZIALI e a quelle VOLONTARIE.
In particolare, il giudice del merito erroneamente avrebbe incentrato la propria statuizione sulla pretesa riconducibilità dell’esenzione della revocatoria all’automaticità della relativa iscrizione, automaticità che viceversa non sarebbe riscontrabile nell’ipoteca iscritta ai sensi del citato art.77.
La decisione è stata censurata per i seguenti diversi aspetti e segnatamente:
A- per l’assenza di un provvedimento giudiziale, che al contrario costituirebbe il presupposto dell’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.2818 cc);
B- per l’avvenuto inserimento della disciplina della procedura di iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 nel corpo normativo del D.P.R. n.602 del 1973, ad opera della prescrizione contenuta nel D.Lgs. n.46 del 1999, emesso in attuazione della Legge Delega n.337 del 1998, poi modificata dal D.Lgs. n.193 del 2001, circostanza che avrebbe comprovato che “il titolo trae fondamento dalla legge”;
C- per l’autonomia di intervento dell’Agente di riscossione, che per l’appunto deve provvedere unilateralmente, senza motivazione e senza alcuna ulteriore indicazione preventiva, all’iscrizione di ipoteca; per le finalità pubblicistiche, essenzialmente consistenti nella necessità di assicurare la pronta riscossione delle entrate, che caratterizzano l’attività dell’Agente di Riscossione.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso e, cassando il decreto impugnato ha deciso nel merito, ha ammesso il credito della ricorrente al passivo del FALLIMENTO nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria.
Il tutto con compensazione delle spese del giudizio di merito e dichiarando non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.
La Corte ha rilevato che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche:
legale (art.2817)
giudiziale (art.2818)
volontaria (art.2821)
L’ipoteca iscritta dal concessionario viene iscritta in virtù di un ruolo che costituisce titolo esecutivo.
Tale ipoteca non può in alcun modo assimilarsi né all’ipoteca giudiziale, né tantomeno a quella volontaria.
Muovendo da tale presupposto, la corte ha ritenuto che la questione da risolvere debba essere individuata nello stabilire se i connotati che contraddistinguono l’ipoteca oggetto di revoca siano o meno tali da farla rientrare nell’ambito delle ipotesi contemplate e soggette all’applicazione della relativa disciplina della revocatoria fallimentare (che limita la revocabilità alle ipoteche volontarie e giudiziali, con esclusione, pertanto, di quelle legali).
Orbene, la corte, pur ritenendo del tutto agevole l’accostamento dell’ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dal D.P.R. n.602 del 1973, art.77, sulla base di precostituito titolo esecutivo) e della genericità dell’obbligazione garantita, ha ritenuto, al tempo stesso, ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art.77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.
Tale differenza è stata considerata sufficiente per escludere la revocabilità dell’ipoteca iscritta dal concessionario, da ritenersi, pertanto, non suscettibile di revoca in sede fallimentare.
Tanto anche in considerazione della disciplina derogatoria di cui all’art. 89 del D.P.R. n.602 del 1973 che, disponendo l’esenzione dei pagamenti di imposte scadute alla revocatoria fallimentare, conferma in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria.
IL COMMENTO
La decisione in esame appare oltremodo innovativa, risolvendosi, di fatto, in una equiparazione dell’ipoteca del concessionario a quella legale, disciplinata dall’art.2817 cc, seppure quest’ultima norma preveda in modo tassativo le ipotesi di ipoteca legale.
Nella giurisprudenza di merito, si sono avute le seguenti decisioni di segno contrario:
E’ revocabile ex art.67, primo comma n. 4 l. fall. – R.D. n. 267/1942 – ante riforma, l’ipoteca “legale” iscritta ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. n. 46/1999 dal Concessionario per la riscossione dei tributi per la parte in cui l’iscrizione è relativa a crediti di natura non tributaria bensì a rapporti di diritto privato, ivi compresi i crediti degli enti previdenziali per gli omessi versamenti dei contributi obbligatori. Trib. Ancona, 22/06/2006
L’ipoteca iscritta sulla base del ruolo ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dal concessionario per la riscossione non ha natura di ipoteca legale ed è quindi revocabile ai sensi dell’art.67, comma 1, n. 4, legge fallimentare – R.D. n. 267/1942, in quanto assimilabile all’ipoteca giudiziale. Trib. Rimini, 04/12/2009
L’iscrizione della ipoteca del concessionario per la riscossione dei tributi ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1999 non consegue direttamente dalla previsione normativa ma richiede un atto volontario del creditore, ragione per la quale la garanzia in questione non ha natura di ipoteca legale e non gode quindi dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 1, legge fallimentare – R.D. n. 267/1942. Trib. Monza, 09/06/2010
L’ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione dei tributi sulla base dell’art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di ipoteca legale in quanto la norma citata non prevede una diretta costituzione dell’ipoteca, ma solo la possibilità di costituirla sulla base dell’iniziativa volontaria e autonoma del concessionario. Manca, dunque, l’automaticità dell’iscrizione ipotecaria, così come la stessa non deve essere iscritta d’ufficio occorrendo l’iniziativa – eventuale – e l’impulso del creditore. È, infatti, lo stesso art.77 a stabilire che il concessionario procede all’iscrizione dell’ipoteca sulla base di un’autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività. L’ipoteca che iscrive il concessionario alla discussione trova invero il suo fondamento nella legge, ma nel senso che la previsione normativa consente di equiparare il ruolo al titolo giudiziale onde permettere su impulso di parte l’iscrizione di ipoteca da parte del concessionario, il quale viene in tal modo assimilato al creditore che abbia iscritto l’ipoteca in forza di titolo giudiziario, senza la collaborazione del suo creditore e senza quindi alcuna automaticità prevista dalla legge come accade, invece, delle ipoteche legali propriamente dette. (Nel caso di specie, l’ipoteca del concessionario, assimilata all’ipoteca giudiziale, è stata ritenuta revocabile ed il credito ammesso al passivo in chirografo). Trib. Venezia, 05/05/2011
L’ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione sulla base del ruolo ai sensi dell’art.77, D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è priva del carattere dell’automaticità per cui non ha natura di ipoteca legale e, conseguentemente, è revocabile ai sensi dell’art.67, comma 1, n. 4, legge fallimentare – R.D. n. 267/1942 – in quanto assimilabile all’ipoteca giudiziale. Trib. Rimini, 18/07/2011
L’ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione a tutela del credito iscritto a ruolo non è assimilabile all’ipotesi della garanzia legale quanto a quella giudiziale la quale è suscettibile di essere dichiarata non opponibile alla massa dei creditori, con conseguente insinuazione al passivo in ragione di chirografo e senza l’assistenza di causa legittima di prelazione. Trib. Milano Sez. II, 20/07/2011
L’ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi – ai sensi dell’art.77 D.P.R. n. 602/1973 – sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non può essere qualificata come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all’art.67, n. 4), R.D. n. 267/1942 – legge fallimentare. Trib. Ravenna, 09/12/2011
La sentenza in esame esprime un principio innovativo e contrario rispetto a quello in precedenza espresso dalle decisioni di merito sopra riportate.
In particolare, la Corte, al fine di valutare la revocabilità in sede fallimentare dell’ipoteca iscritta dal concessionario, muove dal presupposto che detta ipoteca non possa essere assimilata né all’ipoteca volontaria, né all’ipoteca legale, né tantomeno a quella giudiziale.
Con particolare riferimento a quest’ultima, la corte pur considerando del tutto agevole l’accostamento dell’ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dal D.P.R. n.602 del 1973, art.77, sulla base di precostituito titolo esecutivo) e della genericità dell’obbligazione garantita, ha ritenuto, al tempo stesso, ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art.77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.
Tale diversità, secondo la corte, sarebbe di per sé sufficiente per escludere la revocabilità in sede fallimentare dell’ipoteca iscritta ex art. 77 D.P.R. n.602 del 1973, non potendo la stessa essere compresa in alcuna delle categorie previste dall’art.67 comma 1 n. 4 Legge Fallimentare.
Del resto, la correttezza della soluzione adottata troverebbe conferma nella natura del credito fatto valere e nella disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del creditore, ha nella specie inteso attuare ed in particolare :
nell’art.49 D.P.R. n.602 del 1973, art.49, che attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria;
nell’art.77 del medesimo provvedimento normativo, che stabilisce l’idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice;
nell’art.89 del D.P.R. in esame, che prevede una ipotesa di esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di imposte scadute così venendosi a confermare in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.
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