ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 67 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) consente la revoca delle ipoteche solo se qualificabili come volontarie o giudiziali, e non di quelle legali. Ciò detto, nel caso di specie, in accoglimento del ricorso, si è ammesso in via ipotecaria il credito azionato dal ricorrente agente di riscossione, proprio in virtù del fatto che all’ipoteca oggetto di controversia non poteva applicarsi quanto disposto dal citato art. 67.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in rassegna ha precisato che, l’art.67 Legge Fallimentare consente la revoca delle ipoteche ma solo per quelle qualificabili come volontarie o giudiziali, e non già di quelle legali.
Conseguenza di tale principio è che non si applica la revoca all’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione,atteso che l’ipoteca ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate con la conseguenza che la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.
Nel caso di specie, gli ermellini, riformando la decisione adottata dal Tribunale, hanno accolto il ricorso, ammettendo, in via ipotecaria, il credito azionato dall’agente della riscossione, proprio in virtù del fatto che all’ipoteca oggetto di controversia non poteva applicarsi quanto disposto dal citato art. 67.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7512-2011 proposto da:
EQUITALIA;
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO GIALLO SPA;
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto nel procedimento R.G. 10481/2010 del TRIBUNALE di BRESCIA del 21.1.2011, depositato il 18/02/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
EQUITALIA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO GIALLO SPA in liquidazione, con riferimento alla parte di credito riconosciuto in chirografo per effetto della revoca dell’ipoteca, disposta dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti ai sensi dell’art.67 L.Fall..
Successivamente il relatore designato ai sensi dell’art.377 cpc osservava quanto segue: “Con il motivo di impugnazione EQUITALIA ha denunciato l’erroneità della statuizione per la ritenuta applicabilità dell’art.67 L.Fall. all’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, prospettazione che va condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Corte (C. 12/3401, C. 12/3400, C. 12/3399, C. 12/3398, C. 12/3397, C. 12/3232), alle cui argomentazioni si rinvia”, rilievi cui ha espresso adesione il Procuratore Generale e che il Collegio condivide, precisando ulteriormente che la diversità dell’ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame (che richiede un’attivazione del creditore) non consente un’assimilazione fra le due ipotesi ora considerate.
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche per quanto concerne un possibile accostamento fra l’ipoteca oggetto di esame e quella giudiziale, atteso che la prima risulta sorretta da provvedimento amministrativo mentre la seconda presuppone un provvedimento giudiziario.
Ne consegue dunque che il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, va disposta l’ammissione in via ipotecaria del credito azionato dalla ricorrente.
L’avvenuta pubblicazione delle sentenze di questa Corte sopra richiamate in data successiva all’inizio della controversia induce alla compensazione delle spese di lite.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette in via ipotecaria al passivo del FALLIMENTO GIALLO SPA in liquidazione il credito di Euro 130.713,26 vantato da EQUITALIA, e compensa le spese dell’intero giudizio.
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Numero Protocolo Interno : 79/2012