ISSN 2385-1376
Testo massima
La mancata osservanza del termine di comparizione all’udienza per l’istruttoria pre-fallimentare così come previsto dall’art. 15 L.F. non costituisce causa di nullità del decreto di convocazione per violazione del diritto di difesa del debitore, nel caso in cui quest’ultimo in sede di reclamo non dimostri la sussistenza sul piano probatorio di validi motivi per opporsi contro la dichiarazione di fallimento.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, Sezione Prima, con la sentenza n. 18595 del 3 settembre 2014 in materia di mancato rispetto del termine dilatorio previsto per l’audizione delle parti ex art. 15, co 3, LF.
Il caso ha visto la Corte di Appello di Napoli respingere il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento di una impresa individuale, in quanto il Giudice del merito non ha ritenuto sussistente il danno al diritto di difesa del fallito per effetto del mancato rispetto del termine previsto dall’art. 15 LF.
L’imprenditore individuale ha indi proposto ricorso per cassazione contestando in particolare la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 cpc ed art. 164 cpc, nonché dell’art. 15 LF ed art. 18 LF, oltre che dell’art. 24 Cost. ed art. 111 Cost., avendo sostenuto che il fallimento era stato dichiarato in mancanza del rispetto del termine dilatorio previsto per l’audizione delle parti.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, LF l’udienza di comparizione del fallendo e dei creditori istanti, così come indicata nel decreto di convocazione deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso per il fallimento e tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.
La Cassazione ha evidenziato che il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto dall’art. 15, comma 3, LF rappresenta, in astratto, una causa di nullità del decreto di convocazione per violazione del diritto di difesa del debitore.
Ciò nondimeno l’art. 15 LF deve essere interpretato in combinato disposto con i principi generali sanciti dall’art. 156 cpc in forza del quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata qualora l’atto, nel caso di specie il decreto di convocazione, ha comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato.
Il debitore non può pertanto limitarsi a denunciare la violazione delle disposizioni relative ai termini di comparizione ed a quelle dettate in tema di notificazione degli atti, ma deve rigorosamente fornire specifica indicazione circa il pregiudizio patito a fronte del minor tempo disponibile per la predisposizione delle proprie difese nel caso in cui intenda ottenere la declaratoria di nullità del decreto di convocazione in ragione della violazione del disposto ex art. 15 LF.
Nell’applicare su emarginati i principi, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento od indicazione sul piano probatorio in merito al pregiudizio dal medesimo concretamente subito e della conseguente lesione del diritto di difesa, donde la Cassazione ha respinto il ricorso.
Testo del provvedimento
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