ISSN 2385-1376
Testo massima
IL CONTESTO NORMATIVO
Art 77. D.P.R. n. 602 del 1973 . Iscrizione di ipoteca.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (227).
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
IL COMMENTO
In tema di fallimento, l’art. 67, comma 1, n. 4 L. Fall. stabilisce la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie e l’ipoteca ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate, con la conseguenza che la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione Civile, sezione prima, con la sentenza n.325 del 09/01/2014.
Nel caso di specie, l’agente di riscossione dei tributi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, con la quale aveva lamentato l’esclusione del privilegio ipotecario del proprio credito.
Il Tribunale aveva motivato la sua decisione sulla base del fatto che l’ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, regolata dall’ art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, fosse stata iscritta nell’apposito registro successivamente alla dichiarazione di fallimento.
In base a quanto stabilito dall’art 67, comma 1, n. 4 L. Fall , infatti, sono revocate, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, le ipoteche giudiziali o volontarie costituite nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Ebbene la Suprema Corte, seguendo un orientamento già ben consolidato, ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca legale o giudiziale, risiedendo sulla formalità dell’impulso di parte e su un provvedimento di natura amministrativa. Pertanto non è suscettibile di applicazione l’art. 67 L.F. in materia di revocazione delle ipoteche giudiziali e volontarie ed il credito fatto valere dall’agente della riscossione deve essere insinuato con collocazione di rango ipotecario.
Per tali motivi il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso e cassato con rinvio il decreto del Tribunale.
Si segnala che analogo principio era stato sancito dalla pronuncia della Corte di Cassazione Civile, sezione sesta con l’ordinanza n 19141 del 06-11-2012 già oggetto di commento su questa rivista.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9654/2011 proposto da:
EQUITALIA POLIS S.P.A. (c.f. (OMISSIS));
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS)S.A.S. DI L.E..;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 10/03/2011;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- La s.p.a. Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto del Tribunale di Bologna del 10.3.2001 con il quale è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della s.a.s. (OMISSIS)di L. E. con la quale lamentava l’esclusione del privilegio ipotecario del proprio credito di Euro 13.573,57 ammesso al passivo.
Esclusione motivata dalla revoca “in via breve” disposta in sede di ammissione al passivo perché l’ipoteca iscritta il 22.12.2009 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non si era consolidata alla data del fallimento (21.1.2010).
La curatela intimata non ha svolto difese.
2.- Il ricorso – con il quale parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione: 1) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 4, e 2) della L. Fall., art. 67, sostanzialmente sostenendo che il tribunale avrebbe errato nell’assimilare la natura giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia (iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) all’ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a disporne la revoca – è fondato.
Invero, la S.C. ha già avuto modo di affermare in più occasioni che “l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 cod. civ., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 cod. civ., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l’ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali” (Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 01/03/2012;Sez. 1, Sentenza n. 3397 del 05/03/2012).
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014
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Numero Protocolo Interno : 60/2014