ISSN 2385-1376
Testo massima
Il curatore che fa protrarre eccessivamente la procedura fallimentare, tanto da determinare una richiesta di equa riparazione, ai sensi della Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), da parte del fallito, è tenuto a risarcire il danno arrecato alle casse dello Stato.
Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 974 del 7 agosto 2014 nell’ambito di un giudizio di accertamento di responsabilità amministrativa.
Con ricorso proposto avanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, due soggetti, chiedevano ai sensi della Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per la non ragionevole durata della procedura fallimentare, aperta con sentenza del Tribunale di Marsala del 20/12/1990, che aveva dichiarato il fallimento dei predetti.
All’esito del giudizio, la Corte d’Appello, ritenendo indennizzabile il ritardo maturato fino alla data di introduzione del giudizio, condannava il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 15.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti.
L’importo dell’indennizzo veniva individuato determinando in anni dodici e mesi sei la durata non ragionevole della procedura, la quale avrebbe potuto, ragionevolmente, concludersi nell’arco di cinque anniatteso che tale procedura “non ha dato luogo a procedimenti incidentali di particolare complessità, quali, indubbiamente, azioni revocatorie e/o cause di divisione immobiliare”.
Così, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale siciliana, ricevuto il decreto di condanna del Ministero, notificava l’invito a dedurre di cui all’articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 nei confronti del curatore fallimentare, ravvisando a suo carico un’ipotesi di danno erariale indiretto, connesso alla condanna al risarcimento del danno per la non ragionevole durata della procedura fallimentare operata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.
I Giudici contabili siciliani hanno ritenuto congrua ed in linea con la giurisprudenza la condanna del Ministero a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo, per un importo totale di euro 15.000,00 ciascuno.
Tuttavia, considerato che, dopo un unico intervento sollecitatorio del giudice delegato nel novembre del 2000 a causa del disappunto per la stasi in cui la procedura si trovava, che aveva sortito effetti utili, non ve ne furono di altri negli anni successivi, i Giudici contabili hanno ritenuto che la condotta gravemente colposa del curatore non sia stata la sola causa della dannosa soccombenza del Ministero della Giustizia “dovendosi attribuire almeno pari efficacia causale alle ragioni organizzative alle quali va evidentemente ricondotto il mancato esercizio, da parte degli altri organi della procedura fallimentare, delle dovute iniziative di stimolo e di impulso, inclusa l’eventuale revoca del curatore, ai sensi dell’articolo 37 del citato r.d. n. 267 del 1942”.
Pertanto, la Corte dei Conti siciliana ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del curatore nella metà dell’importo derivante dalla condanna disposta a carico del Ministero e, dunque, ha condannato il curatore a pagare, in favore dello Stato, la somma di euro 15.000,00.
IL COMMENTO
Sussiste una ipotesi di danno erariale indiretto in capo al curatore fallimentare in presenza di una condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della c.d. equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) in favore dei falliti, per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare.
Quest’ultima, infatti, secondo un costante orientamento dell’Autorità Giudiziale Ordinaria, dovrebbe avere una durata fisiologicamente contenuta in cinque anni, salvo eventi di particolare complessità quali azioni revocatorie e/o cause di divisione immobiliare.
Si segnala sul punto un analogo precedente della medesima Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 3161 del 28.10.2013 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/corte-dei-conti-il-curatore-fallimentare-inerte-risponde-del-danno-erariale-indiretto.html) con il quale altro curatore fallimentare veniva condannato al pagamento di euro 10.000,00 in favore del Ministero della Giustizia a seguito del riconoscimento a favore del fallito di un importo a titolo di c.d. equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare.
Testo del provvedimento
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