Si ringrazia per la segnalazione
l’Avv. Davide Sarina del Foro di Milano
Senior Partner – i-law Studio Legale
In caso di cancellazione per errore dell’ipoteca da parte del creditore già ammesso al passivo in via ipotecaria, in sede di riparto il credito non subisce alcuna degradazione da privilegiato a chirografario, atteso il principio di intangibilità dello stato passivo e del giudicato endofallimentare.
Il decreto di approvazione dello stato passivo preclude, se non impugnato, ogni questione relativa all’esistenza del credito ed all’esistenza di cause di prelazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Delegato dott.ssa Simona Boiardi con il decreto del 26 aprile 2023, in sede di reclamo endofallimentare ex artt. 36, c. 1 e 110 L.F.
La vicenda da cui trae origine la pronuncia è la seguente: dopo l’ammissione al passivo fallimentare in via ipotecaria, per mero errore la Banca creditrice provvedeva alla cancellazione dell’ipoteca dai registri immobiliari, nonostante l’assenza di cause estintive dell’obbligazione garantita, avendo nelle more ceduto il credito ad un terzo soggetto nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione.
Avvedutasi dell’errore, la Banca provvedeva a re-iscrivere, nuovamente, ipoteca di primo grado sui medesimi immobili a garanzia della medesima somma, ai sensi dell’art. 2881 Cod. Civ.
A seguito della vendita dei beni immobili, il curatore presentava il piano di riparto, che prevedeva la conservazione della prelazione ipotecaria in capo al cessionario del credito, sicché un creditore concorrente proponeva reclamo, chiedendo che le somme fossero destinate agli altri creditori ammessi al concorso, in ragione dei rispettivi titoli di prelazione, nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
Il giudice delegato, nel rilevare che il decreto di approvazione dello stato passivo preclude, se non impugnato, ogni questione relativa all’esistenza del credito e all’esistenza di cause di prelazione, ha ritenuto che lo stato passivo è “intangibile” e che la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcuno dei suoi aspetti, tanto meno da parte del giudice delegato in sede di riparto (sul punto, ha richiamato i principi di legittimità espressi in Cass. 1 aprile 2011 n.7570; Cass. n. 18105/2009).
Per tale motivo, ha considerato irrilevante la cancellazione dell’ipoteca intervenuta dopo l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria, che in alcun modo può considerarsi una circostanza sopravvenuta ostativa alla conservazione del privilegio, in quanto, al momento del riparto, l’iscrizione non entra più in gioco, essendo stata l’ipoteca cancellata con decreto di trasferimento successivamente alla vendita del bene ipotecato.
Il reclamo è stato respinto con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: la mancata rinnovazione dell’ipoteca non comporta la perdita del privilegio
Lo stato passivo è intangibile e tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito
Decreto | Tribunale di Mantova, Giudice Laura Fioroni | 02.02.2018 |
IPOTECA: il mancato rinnovo non determina la perdita del diritto di credito
La procedura esecutiva non determina il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria
Sentenza | Corte di Cassazione, terza sezione civile | 14.05.2012 | n.7498
FALLIMENTO il mancato rinnovo dell’ipoteca è ininfluente per il credito privilegiato già ammesso
L’ipoteca iscritta continua a produrre i suoi affetti dopo il decorso dei 20 anni anche in caso di mancato rinnovo
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 01.04.2011 | n.7570
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