ISSN 2385-1376
Testo massima
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, avvenuta non già all’esito del procedimento di liquidazione dell’ente, quanto piuttosto in ragione del trasferimento all’estero della sede legale, non è ostativa, pur se ultrannuale, alla pronuncia di fallimento da parte del Giudice italiano, dal momento che detto trasferimento non esclude la continuità giuridica della società, né determina la cessazione della relativa attività.
Questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 157 del 27.01.2015.
Nel caso in esame, la società proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Reggio Emilia, chiedendone la revoca ex art. 18 l.f.. A fondamento delle proprie doglianze, la reclamante poneva il disposto dell’art. 10 l.f., deducendo che la cancellazione dal Registro delle Imprese- in ragione del trasferimento all’estero della sede legale- fosse avvenuta oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento; in subordine, si eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del Giudice italiano ex art. 9 l.f., in considerazione del fatto che detto trasferimento all’estero risultasse antecedente al deposito dell’istanza di fallimento. Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali concludevano per il rigetto del reclamo.
L’adita Corte di Appello, recependo un consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il proposto reclamo, giudicando infondate le relative censure.
Il giudice investito del reclamo ha anzitutto rilevato che la previsione di cui all’art. 10 l.f., in forza della quale l’imprenditore (individuale o collettivo) può essere dichiarato fallito non oltre l’anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, presuppone indefettibilmente la corrispondenza fra cancellazione della società ed effettiva cessazione della relativa attività. Nel caso di specie, invece, non è intervenuta alcuna cessazione dell’attività imprenditoriale, avendo la società solo fittiziamente traferito all’estero la propria sede legale e derivando da ciò, come statuito dalla Suprema Corte, il persistere della continuità giuridica della società trasferita e dunque la non applicabilità dell’art. 10 l.f.. (cfr. SS.UU. 5945/2013; Cass. 1508/2014).
Del pari infondato- ex art. 9 l.f.- è stato giudicato dall’adita Corte di Appello il secondo motivo di gravame, concernente il presunto difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
In particolare, facendo proprie le linee di principio indicate dalla Cassazione, il Giudice adito ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nell’ipotesi- come quella in esame- in cui il trasferimento all’estero della sede legale risulti fittizio e/o fraudolento, e comunque attuato successivamente al manifestarsi dello stato di insolvenza. Ne deriva che “tutte le volte in cui risulti sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere sulla competenza per territorio
il trasferimento della sede legale della società è inidoneo a determinare lo spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento dal tribunale della sede originaria a quello della nuova sede” (cfr. Cass. Sez. IV Ordinanza n.29418 del 28.12.2011).
Nel caso de quo, come argomentato dalla Curatela, diversi erano gli elementi di fatto e di diritto che autorizzavano ad intendere il trasferimento in narrativa fraudolentemente preordinato ad eludere la pur intervenuta dichiarazione di fallimento.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte di Appello di Bologna ha dunque rigettato il ricorso proposto ex art. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 105/2015