In sede di formazione dello stato passivo, il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori che allo stesso fallito.
L’art. 2704 cod. civ. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, lasciando al giudice del merito la valutazione della sussistenza di circostanze idonee, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa.
Al fine di dimostrare l’usurarietà dei tassi di interesse vigenti al momento della stipulazione, vanno prodotti in giudizio i decreti ministeriali attuativi dell’art. 2 legge n. 108/1996, ai quali in ragione della loro natura di atti amministrativi non è applicabile il principio “iura novit curia” sancito dall’art. 113 c.p.c.; in caso contrario, i tassi andranno valutati avendo come parametro la delibera CICR del 9 febbraio 2000, n. 224000 la quale prevede che, nelle operazioni in conto corrente, sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Questi sono i principi che si evincono dal decreto emesso dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre 2014 Pres. Russo Rel. Brancaccio in materia di opposizione allo stato passivo.
Nel caso di specie accadeva che una banca, con domanda spiegata ai sensi del’art. 93 r.d. n. 267/1942, chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione; tuttavia il G.D., in virtù delle osservazioni del curatore, disattendeva la domanda di ammissione, atteso che pendeva in danno della banca un giudizio di risarcimento danni, sul presupposto che fossero stati applicati al contratto di conto corrente stipulato con la stessa tassi d’interesse usurari.
La società deduceva, tra l’altro, che la banca non avrebbe potuto richiedere l’acquisizione del fascicolo nella fase della verifica dei crediti, dovendolo produrre contestualmente al ricorso, e chiedeva altresì l’accoglimento delle invalidità dei contratti bancari ritenuti privi di data certa; lamentava, infine, l’indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati sugli stessi contratti.
Avverso il decreto proponeva ricorso la banca, deducendo che la documentazione prodotta nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione comprovasse ampiamente il credito vantato nei confronti della società fallita, atteso che la banca aveva prodotto unitamente al ricorso di opposizione, nel termine previsto a pena di decadenza dell’art. 99 commi 2-4 r.d. 267/1942, la
documentazione posta a fondamento della domanda di ammissione allo stato passivo nonché l’istanza per ottenere l’acquisizione del fascicolo della fase di accertamento dei crediti, assolvendo cosi l’onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla banca, ha chiarito che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato ai sensi dell’art. 99 l.f. novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007 dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione di natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice.
Ai sensi dell’art. 210 cpc e 213 cpc, è solo quel materiale ad avere titolo nel processo, e tale principio opera sin dalla fase di verifica dei crediti vantati avanti al giudice delegato, decidendo tale organo, ex art. 95 l.f,. nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio o formulate da terzi.
In merito all’incertezza della data apposta sui contratti di conto corrente, il Tribunale ha evidenziato che ai sensi dell’art. 2704 cc , la valutazione implica un insindacabile apprezzamento di fatto del giudice, il quale decide caso per caso ed ha la possibilità di desumere la data certa di una scrittura privata anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l’anteriorità della formazione del documento.
Alla luce di ciò, vista la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della domanda di ammissione al passivo, il Tribunale ha ritenuto che la detta documentazione avesse invero una data certa. Infatti, la documentazione veniva depositata in parte con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio ed in parte con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal tribunale, sicché le annotazioni riportate negli estratti conto erano da considerarsi “incontrovertibilmente antecedenti”non solo alla dichiarazione di fallimento, ma anche al provvedimento di ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo.
Infine, per ciò che attiene gli interessi passivi previsti nei contratti di conto corrente, lamentati di avere carattere ultralegale o comunque superiori a quelli antiusura vigenti al momento della relativa stipulazione, il tribunale ha rilevato che la società doveva provare i fatti su cui fondava la propria eccezione.
Invero, la società non produceva i criteri ministeriali attuativi dell’art. 2 legge 108/1996, ai quali in ragione della loro natura di atti amministrativi non è applicabile il principio “iuri novit curia” previsto dall’art. 113 cpc, né tantomeno indicava la misura in cui sarebbero stati travalicati i limiti da essi stabiliti; pertanto, il Giudice non ha ritenuto di non dover configurare un’indebita applicazione della capitalizzazione trimenstrale degli interessi passivi.
Infatti, nel caso di specie, attesa l’impossibilità di far riferimento alle soglie individuate dai suddetti decreti ministeriali per i suesposti motivi, il Giudice si è semplicemente limitato a verificare la compatibilità delle clausole negoziali inserite nei contratti di conto corrente con il dettato normativo (art. 2 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, n, 224000, adottata in. conformità all’art. 120, comma 2, d.l.gs. n. 385/1993, introdotto dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999) che prevede quale limite all’ipotesi di anatocismo che, nelle operazioni in conto corrente, sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
In conclusione, il Tribunale di Salerno, rilevato che per i contratti bancari stipulati, come quelli in esame, dopo il 20 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, il meccanismo della capitalizzazione degli interessi passivi è pienamente legittimo; e che le norme regolatrici dei singoli negozi conclusi tra le parti garantivano l’equo bilanciamento delle contrapposte esigenze contemplate dalla normativa, ha ammesso allo stato passivo in via chirografaria la banca opponente.
In riferimento a casi analoghi, si è di recente pronunciato il Tribunale di Napoli, Giudice poli, Presidente dott. Di Nosse, Giudice est. dott.ssa Grimaldi 25-10-2013 n.881il quale ha ben evidenziato che “l’anteposizione del credito alla declaratoria di fallimento può essere desunta dalla proposizione del procedimento monitorio e dal contestuale ottenimento del D.I. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, nonché dalla circostanza che nel corpus del ricorso si faccia espresso riferimento al medesimo rapporto su cui si fonda l’opposizione”.
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