In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva relativa ad un credito escluso dallo stato passivo per difetto di prova ed oggetto di opposizione ex art. 98 l.fall. dichiarata estinta, è inammissibile in quanto non diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella già respinta con provvedimento passato in giudicato.
Il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di diversificazione del passivo, esclude che, per il giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Amatore, con la sentenza n. 11779 del 5 maggio 2021.
Nel caso di specie accadeva che, gli eredi di un dipendente di una società fallita, presentavano domanda di ammissione al passivo per i crediti risarcitori vantati in conseguenza della morte del loro congiunto.
Il Tribunale rigettava la domanda in quanto rilevava come la domanda proposta tempestivamente da uno degli eredi non risultava provata e come le altre fossero intempestive e comunque non provate.
La pronuncia veniva impugnata in appello e la Corte distrettuale finiva per confermare la decisione del primo Giudice.
Avverso tale provvedimento gli eredi proponevano ricorso per Cassazione ritenendo che ci fosse stata violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 101 e 98, in relazione all’art. 310 c.p.c., comma 1 e che fosse stata violato l’art. 101 della L. Fall.
Gli Ermellini, analizzati i motivi di ricorso li ritenevano infondati e per l’effetto rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIONE AL PASSIVO: illegittimo il rigetto della domanda fondata su sentenza non definitiva
L’appello del curatore non giustifica l’esclusione del credito
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio | 10.04.2017 | n.1376
INSINUAZIONE PASSIVO: la domanda, già ammessa al passivo e rinunziata, può essere riproposta
È possibile per il cessionario del credito formulare nuova istanza ex art. 101 L.F.
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte Rel. Di Virgilio | 19.01.2016 | n.814
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