Ai fini della rivendica di un immobile in sede fallimentare, la domanda con la quale si richiede la restituzione del bene per effetto della risoluzione dell’atto di trasferimento (sempre, ovviamente che l’atto sia stato anteriormente trascritto) è opponibile al fallimento solo se trascritta prima della data della sentenza dichiarativa. Ne consegue che difetta la condizione per la proponibilità della domanda di risoluzione dell’atto di trasferimento, ove detta domanda sia fondata unicamente su scritture private (sia pur munite di data certa) le quali, non essendo di per sé trascrivibili, possono costituire titolo idoneo alla trascrizione dell’atto di trasferimento con esse stipulato solo mediante la previa instaurazione di un giudizio volto ad accertare, ai sensi dell’art. 2652 n. 3 cod.civ., l’autenticità delle sottoscrizioni che vi sono apposte.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano- Rel. Abete, con l’ordinanza n. 33167 del 29 novembre 2023.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato l’improcedibilità ab origine della domanda di risoluzione della permuta.
Difettava, infatti, la condizione per la proponibilità della domanda di risoluzione della permuta, fondata unicamente sulle scritture private (sia pur munite di data certa) del 19.1.2010 e del 14.10.2011 che, non essendo di per sè trascrivibili, avrebbero potuto costituire titolo idoneo alla trascrizione dell’atto di trasferimento con esse stipulato (la permuta) solo mediante la previa instaurazione di un giudizio (che non risultava essere mai stato intrapreso) volto ad accertare, ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 3, l’autenticità delle sottoscrizioni che erano state apposte (cfr. Cass. n. 1190/018).
Alla rilevata improcedibilità della domanda di risoluzione della permuta è conseguita l’improcedibilità delle ulteriori domande, di restituzione dell’immobile e di risarcimento dei danni, discendenti dal suo accoglimento e parimenti accolte dal tribunale.
Pertanto, è stata dichiarata improcedibile la domanda di risoluzione della permuta, nonchè improcedibili le domande ad essa correlate, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale in diversa composizione per l’esame della domanda di risoluzione della compravendita e di quelle conseguenti al suo eventuale accoglimento e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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