ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso.
Pertanto, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria è soggetto alle regole dettate dall’art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. CECCHERINI Rel. MAGDA, con la sentenza del 24 aprile 2015, n. 8389.
Nel caso di specie, il Tribunale di Pistoia, respingeva l’opposizione ex art. 98 L. Fall., proposta da tre avvocati per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di una società dei crediti privilegiati rispettivamente vantati in corrispettivo dell’attività professionale espletata in favore della società poi fallita, che aveva loro conferito l’incarico di curare, unitamente ad un quarto avvocato, un piano di riorganizzazione finanziaria del gruppo di imprese cui essa faceva capo.
Il tribunale rilevava che la lettera di incarico prodotta dagli opponenti era priva di data certa opponibile al Fallimento, non potendosi ritenere tale quella indicata dal fax della società inviante, atteso che tali apparecchi possono essere programmati quanto alla data ed all’ora.
Il provvedimento veniva impugnato dai soccombenti con ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, che nel procedimento di verifica dei crediti il curatore rivesta la qualità di terzo.
La Suprema Corte, respingendo la censura, ha ribadito che nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).
Conseguentemente, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata allegata a fondamento della pretesa creditoria è soggetto alle regole dettate dall’art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi.
Pertanto, in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa, il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 273/2015