ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Curatore prima ed il Giudice delegato poi, qualora eccepiscano il difetto di data certa, non contestando la sussistenza del rapporto, non potranno limitarsi alla reiezione della domanda ma dovranno chiedere al creditore istante di rideterminare il credito azionato alla luce dei rigorosi principi probatori del processo civile.
Non è possibile escludere a priori una prova testimoniale o per presunzioni che provi l’anteriorità della formazione dell’atto al fallimento.
La produzione degli estratti conto fin dall’inizio del rapporto è idonea a consentire l’ammissione al passivo del credito azionato con tutti i suoi accessori previsti in contratto anche se non avente, quest’ultimo, data certa atteso che la ricostruzione totale del rapporto consente di ritenere tali emolumenti concordati in data anteriore al fallimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Pres. Rel. dott. Andrea Balba, con decreto reso in data 12 maggio 2015, decidendo su una opposizione ex art.98 LF, proposta da una banca in seguito all’esclusione del proprio credito per carenza di data certa – dallo stato passivo del fallimento.
In particolare, la banca ha lamentato l’erroneità dell’esclusione in quanto la mancanza di data certa, quale mero fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, non preclude la possibilità di provare il credito con diversa ed idonea documentazione, precisando, inoltre, che con la domanda di ammissione aveva prodotto non solo il contratto di conto corrente ma anche gli estratti conto dall’inizio del rapporto, e che tale documentazione è dunque sufficiente a provare l’esistenza del rapporto in data antecedente al fallimento.
Il Collegio, ritenendo fondate le doglianze sollevate, ha accolto il ricorso.
Relativamente alle motivazioni addottate il Collegio ha dapprima individuato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – artt. 53 della LF e artt. 2704 e 2710 cc – effettuando una riflessione generale e distinguendo tra un rapporto non di durata ovvero rapporto di durata per cui:
1.se il rapporto giuridico azionato dal creditore non è di durata, all’inopponibilità dell’atto (per carenza di data certa) consegue anche l’inopponibilità del rapporto. In tale ottica, il creditore non può pretendere che il credito azionato sia ammesso al passivo in quanto dichiarare inopponibile l’atto (contratto) equivale a dichiarare inopponibile il rapporto;
2. differentemente se il rapporto giuridico azionato è di durata (come nel caso dei contratti bancari), in questo caso non potranno essere ammessi al passivo quei crediti derivanti da pattuizioni contenute nell’atto priva di data certa (interessi ultralegali, spese varie ecc.). Ma il rapporto, se sussistente ed adeguatamente provato con ogni altro mezzo legalmente previsto, non può essere di per sé disconosciuto.
Resta salva l’ipotesi in cui la determinazione del credito azionato, al netto della parte non dovuta, non sia assolutamente possibile. In questo caso si impone l’esclusione per mancata dimostrazione dell’ammontare del credito azionato (mancato ricostruzione del credito da parte dell’istante a fronte dell’eccezione sollevate dalla curatela). In ogni altro caso restituzione del capitale e gli interessi legali sono sempre dovuti.
Ciò posto, il Collegio ha chiarito che l’opponente può fornire la prova dell’anteriorità della scrittura alla data del fallimento applicando le norme del codice civile.
Invero, l’art. 2704 cc, individua, con clausola generale, la possibilità di prova, con ogni mezzo, dell’anteriorità del contratto dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Sarà sufficiente, quindi, un qualunque documento scritto non di provenienza del creditore opponente da cui in modo incontrovertibile poter evincere la certezza dell’anteriorità del contratto rispetto al fallimento o anche tramite elementi presuntivi ovvero prove testimoniali che in modo rigoroso permettano il raggiungimento della suddetta prova.
Il chiaro ed insuperabile disposto dell’art. 2704 c.c. esclude, così, che possa accedersi alla tesi secondo cui la data può considerarsi certa unicamente nel caso in cui il documento contrattuale sia dotato ex se di data certa.
Ragionare diversamente equivarebbe a trasformare la data certa da requisito di opponibilità della scrittura in elemento costitutivo del contratto assolutamente non previsto da alcuna disposizione di legge (salvo casi eccezionali ad es. testamento olografo).
Da tutte le suesposte argomentazioni, ed in via riassuntiva, possono trarsi i seguenti principi di diritto (ed operativi) :
1) il curatore deve, nell’interesse della massa, eccepire l’assenza di data certa dei contratti (salvo che per la natura degli stessi tale onere non sia assolutamente pretendibile, ad es. fornitura di acqua e gas, contratto di trasporto di infimo valore);
2) il curatore deve invitare il creditore ad integrare la prova sotto tale profilo e, comunque, ad integrare la prova del credito azionato;
3) il curatore deve ritenere raggiunta la prova dell’anteriorità del contratto al fallimento ogni qual volta il creditore proverà la stessa con presunzioni o testimoni (nei limiti sopra detti) o con documenti scritti purché non ex latere creditoris;
4) provata l’anteriorità del contratto al fallimento il contratto troverà applicazione con ogni sua clausola;
5) il creditore, comunque, per ottenere l’ammissione al passivo, dovrà depositare documentazione idonea a supportare il credito che, per crediti da conto corrente bancario, equivale a produzione degli estratti conto integrali escluso ogni altra documentazione da ritenersi non equipollente.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, considerato che parte opponente ha prodotto estratti conto integrali fin dall’inizio del rapporto, il Collegio ha ammesso il credito con tutti i suoi accessori previsti in contratto anche se non avente, quest’ultimo, data certa proprio perché la ricostruzione totale del rapporto consente di ritenere tali emolumenti concordati in data anteriore al fallimento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a tutti i precedenti già pubblicati sulla rivista, tra cui:
FALLIMENTO: DATA CERTA POTENZIALMENTE DESUMIBILE DALLA SCISSIONE PARZIALE DEL RAMO D’AZIENDA
E’ rilevante il contratto sottoscritto in data anteriore alla dismissione
Ordinanza Cassazione civile, Sez. VI – 1, Pres. DI PALMA Rel. DE CHIARA 26-09-2014 n.20393
AMMISSIONE AL PASSIVO: LA DATA CERTA PUO’ DESUMERSI DALLA PROPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO ANTERIORE AL FALLIMENTO
L’indicazione nel corpus del ricorso per decreto ingiuntivo del numero di conto corrente è sufficiente a conferire la data certa ex art. 2704 c.c.
Decreto Tribunale di Napoli, Presidente dott. Di Nosse, Giudice est. dott.ssa Grimaldi 25-10-2013 n.881
FALLIMENTO AMMISSIONE AL PASSIVO MANCANZA DATA CERTA RILEVABILITÀ D’UFFICIO CONSEGUENZE
LA RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELL’ECCEZIONE INERENTE LA DATA CERTA ONERA IL GIUDICE FALLIMENTARE A SENTIRE PREVENTIVAMENTE LE PARTI EX ART.183 IV CO CPC
Sentenza Cassazione civile Sezioni Unite 20-02-2013 n.4213
FALLIMENTO RIPETIZIONE DI INDEBITO: IL CURATORE NON PUÒ ECCEPIRE LA MANCANZA DI DATA CERTA DEI CONTRATTI
L’INOPPONIBILITÀ EX ART. 2704 CC POSTULA CHE IL CURATORE AGISCA QUALE TERZO
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 19-12-2012 n.23429
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 317/2015