Segnalata dall’Avv. Teodoro Carsillo del Foro di Roma
Il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio, non può costituire ragione per la degradazione al chirografo del credito nel frattempo ammesso al passivo in privilegio.
L’intangibilità dello stato passivo non consente il riesame, in sede di distribuzione, da parte del Giudice Delegato di un credito già ammesso, in virtù di una ipoteca, esistente al momento dell’ammissione e poi non rinnovata nel ventennio.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Giudice Laura Fioroni con il decreto del 02.02.2018.
È accaduto che un creditore proponeva reclamo avverso un progetto di distribuzione sul presupposto che il creditore ipotecario ammesso, non aveva rinnovato l’ipoteca dopo la scadenza del ventennio.
Il Tribunale ha ritenuto che costituisce circostanza sufficiente, affinché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto e ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l’iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura.
Nel caso in esame è pacifico che, al momento dell’insinuazione della domanda al passivo del Fallimento, non fosse ancora trascorso il ventennio dall’iscrizione dell’ipoteca, riconoscendo il decreto di stato passivo a tale creditore, pertanto, il privilegio ipotecario di primo grado.
Il Tribunale ha chiarito che il decreto di approvazione dello stato passivo preclude, se non impugnato, ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione. La sua intangibilità, conseguentemente, non consente il riesame, in sede di distribuzione, da parte del Giudice Delegato di un credito già ammesso.
Il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio, pertanto, non può costituire ragione per la degradazione in chirografario del credito nel frattempo ammesso al passivo in privilegio, ciò non solo per l’intangibilità dello stato passivo ma anche perché tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, avendo rilevanza ai soli fini pubblicitari e non sostanziali.
Alla luce di tale percorso motivazionale il Tribunale ha pertanto respinto il reclamo, con condanna al pagamento delle spese processuali, dichiarando esecutivo il progetto di riparto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
IPOTECA: il mancato rinnovo non determina la perdita del diritto di credito
La procedura esecutiva non determina il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria
Sentenza | Corte di Cassazione, terza sezione civile | 14.05.2012 | n.7498
FALLIMENTO il mancato rinnovo dell’ipoteca è ininfluente per il credito privilegiato già ammesso
L’ipoteca iscritta continua a produrre i suoi affetti dopo il decorso dei 20 anni anche in caso di mancato rinnovo
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 01.04.2011 | n.7570
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno