La notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicchè il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonchè, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie il liquidatore di una società aveva proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Savona dichiarativa del fallimento della predetta società, eccependo la nullità e tardività della notifica dell’istanza di fallimento e dedotto l’insussistenza di uno stato di decozione idoneo a giustificare la dichiarazione di fallimento.
La Corte di Appello di Genova ha diversamente ritenuto che il liquidatore avesse avuto legale conoscenza dell’istanza del P.M. e del decreto di convocazione delle parti nel termine di legge; considerando inoltre che, sebbene l’entità del debito della società verso il Fisco fosse stata ridimensionata, l’esposizione debitoria era comunque assai critica e la società non era in grado di farvi fronte, con ciò rigettando il reclamo.
Avverso la sentenza di seconde cure il liquidatore ricorreva per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre la Curatela fallimentare non svolgeva attività difensiva.
Circa la denunciata invalidità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, a ragione del fatto che questa fosse stata eseguita dal P.M. tramite la propria segreteria, anzichè dall’Ufficiale giudiziario, la Corte ha ritenuto ininfluente che all’attività notificatoria abbia provveduto il segretario del P.M., in quanto a rilevare è che l’avviso di comparizione sia stato regolarmente ricevuto dall’interessato, il quale era comparso all’udienza.
In particolare i giudici di legittimità hanno specificato che la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente – come asserito dal ricorrente – , bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicchè il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonchè, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.
Per ciò che attiene alla denunciata nullità della sentenza dichiarativa di fallimento in conseguenza dell’esecuzione dell’attività notificatoria oltre il termine fissato dal giudice, la Cassazione ha rilevato che, avendo l’interessato ricevuto l’avviso di udienza nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni fissato dalla legge, era irrilevante che la notifica non fosse avvenuta nel termine ordinatorio fissato dal giudice.
Ritenuti inammissibili gli ulteriori motivi di gravame, la Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso, nulla prevedendo in ordine alle spese, non avendo la Curatela fallimentare svolto attività difensiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Principio valido anche per la società cancellata dal registro delle imprese
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
LA PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA CAMERALE CON UNA FATTIVA DIFESA SANA OGNI IRREGOLARITÀ
Sentenza | Cassazione civile, sez. sesta. Pres. Dogliotti – Rel. Ragonesi | 19.07.2016 | n.14814
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