ISSN 2385-1376
Testo massima
La legittimazione processuale recuperatoria del curatore è stabilita dalla legge fallimentare esclusivamente nell’interesse della procedura, cioè di tutti i creditori concorsuali, ovvero della massa, e quindi è distinta dalla legittimazione dei creditori utisinguli, per diversità di causa petendi e petitum.
Quando, a seguito della revoca del fallimento, viene meno la legittimazione processuale del curatore, si riespande quella dei creditori utisinguli, ma questi ultimi non possono proseguire le azioni in corso intentante dal curatore nell’interesse della massa, dovendo proporre nuove ed autonome azioni recuperatorie.
La revoca del fallimento travolge con effetti ex tunc la legittimazione processuale costitutiva del curatore e quindi i singoli creditori devono proporre autonome e nuove azioni di simulazione, non potendo subentrare in quella intentata dal curatore; di conseguenza, tali singoli creditori non possono avvantaggiarsi della eventuale sentenza di simulazione ottenuta dal curatore prima della revoca del fallimento sulla base di un’azione intentata per la prima volta dallo stesso e nell’interesse esclusivo della massa.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, Pres. Di Nosse Rel. Del Franco, con ordinanza depositata in data 30.06.2015.
Nel caso in esame, veniva proposta istanza diretta ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di simulazione assoluta, proposta dal curatore fallimentare, relativamente agli atti di vendita posti in essere dal fallito, sul presupposto della intervenuta revoca del fallimento.
Il Tribunale, nel motivare l’ordine al Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda de qua, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi all’art. 18 della legge fallimentare, muovendo dal disposto dell’ultimo comma della norma in questione, in forza della quale, in caso di revoca del fallimento, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
In particolare, il Tribunale di Napoli ha precisato, in primis, che con tale disposizione normativa, generalmente si fa riferimento agli atti di amministrazione compiuti dagli organi del fallimento che hanno direttamente inciso sul patrimonio e sui rapporti giuridici riconducibili al fallito e in particolare agli effetti derivanti non direttamente dalla sentenza di fallimento ma appunto derivanti soltanto da atti di gestione compiuti dagli organi fallimentari.
Viene chiarito, poi, come la questione relativa alla applicabilità o meno della previsione dell’art. 18 l.f. (cioè alla conservazione degli effetti degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento), anche agli effetti di sentenze recuperatorie nelle more ottenute dal Curatore, sia analoga a quella relativa alla possibilità, a seguito di revoca del fallimento, di riassumere i giudizi recuperatori in corso.
Sul punto si rileva come in caso di revoca del fallimento, la legge fall. non preveda alcuna interruzione dei giudizi in corso intentati dal curatore e inoltre non preveda (come invece in caso di chiusura del fall.) che (solo) le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
Ebbene, posto che, in realtà, la legittimazione processuale recuperatoria del Curatore è stabilita dalla legge fall. esclusivamente nell’interesse della procedura, cioè di TUTTI i creditori concorsuali ovvero della MASSA e quindi è distinta dalla legittimazione dei creditori UTI SINGULI per diversità di causa petendi e petitum e ch egli sta in giudizio in virtù di un potere proprio, “tant’è vero che i singoli creditori non possono intervenire nei giudizi recuperatori intentati dal curatore“, il Tribunale afferma che, in caso di revoca del fallimento, si produce una riespansione della legittimazione processuale dei singoli creditori.
Questi ultimi sono tenuti dunque ad avviare nuove ed autonome azioni recuperatorie, non potendo proseguire quelle proposte dal curatore nell’interesse della massa, né avvalersi di una decisione pronunciata in favore della massa dei creditori, che è una parte processuale plurisoggettiva, in quanto si tratta di una decisione pronunciata sul presupposto che il vantaggio patrimoniale vada a tutti i creditori concorsuali e soprattutto in base alle regole del riparto.
Riconducendo tali principi al caso di specie e precisato che anche l’azione di simulazione debba esser ricondotta al novero delle azioni recuperatorie, il Tribunale ha ritenuto di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda de qua, rilevato che, nella fattispecie, “oltre al curatore del fallimento revocato, non vi sono altri soggetti legittimati ad utilizzare ed eseguire post revoca e chiusura del fallimento stesso la sentenza di simulazione ottenuta dal medesimo sulla base della suindicata domanda di simulazione trascritta“.
Testo del provvedimento
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