In materia di fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (L. Fall., art. 1) ed oggettivi (L. Fall., art. 5), non può essere messo in discussione da nessuno: neppure, evidentemente, dal soggetto che è stato dichiarato fallito e, a fortiori, dagli organi della relativa procedura.
Tale principio, peraltro, come può argomentarsi dalle norme previste dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 9, comma 3, e art. 10, comma 2, vale anche per la sentenza che, a norma del D.Lgs. n. 270 cit., art. 8, dichiara lo stato d’insolvenza delle imprese aventi i requisiti previsti dello stesso D.Lgs. n. 270 cit., art. 2 (come quello di esercitare un’impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento, e cioè, come si evince dalla L. Fall., art. 1, commi 1 e 2, “un’attività commerciale” e sia, come tale, un imprenditore commerciale), la quale, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status, con i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione di cui al D.Lgs. n. 270, art. 9, ne pronunci, appunto, la revoca a norma del successivo art. 10.
Questi i principi espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Dongiacomo, con la sentenza n. 35546 del 20 dicembre 2023, con la quale rigettava il ricorso proposto da una Congregazione religiosa in amministrazione straordinaria nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate- Riscossione, avverso il decreto del Tribunale di Trani che ammetteva allo stato passivo della debitrice l’ente della riscossione.
La ricorrente riteneva il provvedimento impugnato illegittimo nella parte in cui aveva ammesso l’ente riscossore allo stato passivo per i crediti relativi alle sanzioni, comprensive di mora, aggio e spese, sul rilievo che la debitrice non godesse della sospensione, a favore degli enti non commerciali, di tutti i termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 255.
Affermava infatti di aver diritto a tale sospensione, essendo un ente ecclesiastico che svolgeva “l’attività commerciale” di “assistenza sanitaria” “nella forma d’impresa” solo come mezzo per il perseguimento delle finalità religiose previste nel suo statuto e che l’ammissione all’amministrazione straordinaria non metteva in discussione la sua finalità non economica essendo comunque applicabile anche agli enti non commerciali.
La Corte riteneva tale motivo infondato. Infatti, sul presupposto che la ricorrente era da considerarsi come imprenditore, visto che non aveva provato la prevalenza delle finalità istituzionali rispetto a quelle commerciali, si applicava nel caso di specie la disciplina prevista per le imprese dalle norme fallimentari.
Ragion per cui, come avviene per la sentenza dichiarativa di fallimento, anche “la sentenza che ha dichiarato lo stato d’insolvenza della ricorrente, fino a che non passi in giudicato la sentenza che eventualmente la revochi, non è suscettibile, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, come quello che la stessa abbia esercitato un’attività commerciale ed abbia pertanto assunto lo status di imprenditore commerciale, di essere messa in discussione: tanto più se si tratta del giudizio, conseguente all’apertura di tale procedura a norma del D.Lgs. n. 270 cit., art. 53, di accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e, come nel caso in esame, delle relative opposizioni”.
La Suprema Corte rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: HA NATURA COSTITUTIVA ED EX NUNC QUANDO SI ESTENDE ALLA SOCIETÀ DI FATTO ESISTENTE TRA IL FALLITO E ALTRI SOCI
CIÒ IN VIRTÙ DEL CARATTERE AUTONOMO CHE A TALE DICHIARAZIONE VA RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella | 07.12.2023 | n.34327
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